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Dal 20 settembre torna la mediazione obbligatoria

Tavolo negoziale b/n

Settembre 2013

Con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto scorso (GU n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63), della legge 9 agosto 2013, n. 98 che ha convertito, con modifiche, il Decreto Fare, si appresta e rientrare in scena l'obbligatorietà della mediazione civile e commerciale

 

 

Dal 20 settembre prossimo ritorna ad operare l'obbligatorietà del tentativo di mediazione civile e commerciale nelle materie indicate dal nuovo articolo 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 28/2010, come introdotto a giugno scorso dal Decreto Fare.

A distanza di soli 6 mesi dalla pubblicazione della nota sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega del regime obbligatorio della mediazione (sentenza n. 272/2012), eliminando con ciò il fulcro della riforma dell'istituto introdotta nel 2010, il Governo ha deciso di ripristinarlo prevedendone la reintroduzione con l'art. 84 del cd. Decreto Fare, approvato il 21 giugno scorso e convertito in legge dal Parlamento, con modifiche, il 9 agosto ultimo.  

Le nuove norme sulla mediazione si applicheranno decorsi 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione, quindi dal 20 settembre prossimo il tentativo di risoluzione per via conciliativa costituirà di nuovo condizione di procedibilità rispetto al giudizio ordinario in tutte le materie indicate dal nuovo comma 1-bis dell'articolo 5 del D.Lgs. 28/2010, vale a dire: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie,  patti di famiglia, locazione,  comodato, affitto di aziende,  risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da  diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi,  bancari e finanziari.

Rispetto alla previgente disposizione sono state escluse dall'obbligo del tentativo di mediazione preliminarmente al processo ordinario, le controversie in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, mentre sono state aggiunte quelle in materia sanitaria.

Inoltre, al giudice è stata riconosciuta la facoltà di imporre alle parti il tentativo di mediazione, anche in sede di appello, qualora ne valuti l'utilità in base alla natura della causa, allo stato di istruzione della stessa, al comportamento delle parti (in precedenza il giudice poteva solo invitare le parti a tentare la mediazione, restando le stesse libere di non aderire all'invito).

Altra novità di certo rilievo è la previsione della necessità dell'assistenza legale anche in sede di mediazione, quanto meno nel caso in cui sia prevista come condizione di procedibilità. A tale disposizione è collegata anche la novità inerente all'omologazione del verbale di accordo: l'accordo sottoscritto da tutte le parti aderenti alla mediazione e dai legali che le assistono, potrà costituire titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale in quanto gli avvocati firmatari ne attestino la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico (negli altri casi, invece, l'accordo allegato al verbale dovrà ottenere l'omologazione del tribunale, si istanza della parte interessata, per poter acquisire l'efficacia di titolo esecutivo).

Altre modifiche introdotte col Decreto Fare riguardano: la durata del procedimento, che è stata abbreviata (si passa da 4 a 3 mesi); l'introduzione di un primo incontro "esplorativo" durante il quale il mediatore, verificherà insieme alle parti ed ai rispettivi legali la possibilità di proseguire il tentativo di mediazione oppure di chiudere la procedura (in questo secondo caso senza alcun compenso per l'Organismo che amministra la procedura); la previsione di una competenza territoriale per la gestione delle procedure presso gli Organismi di mediazione accreditati (il deposito della domanda di mediazione va fatto presso l'organismo del luogo del giudice territorialmente competente per la controversia).

Agli avvocati è stato, inoltre, riconosciuto la qualità di mediatori di diritto, pur confermando la necessità di una formazione e di un aggiornamento adeguati alla materia, nel rispetto di quanto previsto dal codice deontologico forense.

Sono state poi ripristinate le originarie disposizioni caducate dalla sentenza della Consulta, tra queste la previsione secondo cui dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice potrà desumere argomenti di prova nel successivo giudizio così come dovrà condannare la parte che non ha partecipato alla mediazione senza giustificato motivo al pagamento di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio).

Ultima segnalazione di rilievo, l'art. 84-bis del Decreto Fare introdotto dalla legge di conversione, ai sensi del quale è stato modificato l'art. 2643, primo comma, del codice civile, per cui tra gli atti soggetti a trascrizione è stato inserito anche l'accordo di mediazione che accerti l'usucapione, con la sottoscrizione del processo verbale  autenticata  da  un  pubblico ufficiale a ciò autorizzato. (in tal modo rendendo l'accordo opponibile ai terzi dalla data della trascrizione).

Un ritorno della mediazione obbligatoria concepito dal legislatore come nuovo periodo di sperimentazione che durerà un quadriennio prevedendone altresì il primo monitoraggio degli esiti, a cura del Ministero della Giustizia, fra due anni.

Curia Mercatorum, Centro di mediazione ed arbitrato delle Camere di Commercio di Treviso, Belluno, Pordenone e Gorizia, iscritto al n. 23 del Registro degli Organismi abilitati dal Ministero della Giustizia a gestire procedure di mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010, provvederà quanto prima ad adeguare, per quanto necessario ed in sinergia con l'Unione nazionale delle Camere di Commercio italiane, il proprio Regolamento e la modulistica predisposta per le procedure di mediazione.

Per il momento, e sino a diverse e future determinazioni degli organi di amministrazione o delle autorità ministeriali,  Curia continuerà ad applicare il Tariffario in vigore dal 4 aprile 2013, quindi con applicazione di indennità di mediazione uniformi per le procedure di mediazione obbligatorie, demandate dal giudice e volontarie.

Per maggiori informazioni e per restare al corrente delle prossime novità, si suggerisce di consultare il sito internet dell'Associazione (www.curiamercatorum.com) oppure di contattare direttamente gli uffici di Curia Mercatorum (info@curiamercatorum.com, tel. 0422 917891, fax 0422/917893), negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30).

 

Redazione: dott.ssa Giulia Poli, Responsabile Formazione-Comunicazione Curia Mercatorum