
Settembre
2013
Con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale del 20
agosto scorso (GU n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n.
63), della legge 9 agosto 2013, n. 98 che ha convertito,
con modifiche, il Decreto Fare, si appresta e rientrare in scena
l'obbligatorietà della mediazione civile e commerciale
Dal 20 settembre prossimo ritorna ad operare
l'obbligatorietà del tentativo di mediazione civile e commerciale
nelle materie indicate dal nuovo articolo 5, comma 1-bis,
del D.Lgs. 28/2010, come introdotto a
giugno scorso dal Decreto Fare.
A distanza di soli 6 mesi dalla pubblicazione
della nota sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega del regime
obbligatorio della mediazione (sentenza n. 272/2012), eliminando con ciò il
fulcro della riforma dell'istituto introdotta nel 2010, il Governo
ha deciso di ripristinarlo prevedendone la reintroduzione con
l'art. 84 del cd. Decreto Fare, approvato il 21 giugno scorso e
convertito in legge dal Parlamento, con modifiche, il 9 agosto
ultimo.
Le nuove norme sulla mediazione si applicheranno
decorsi 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di
conversione, quindi dal 20 settembre prossimo il tentativo di
risoluzione per via conciliativa costituirà di nuovo
condizione di procedibilità rispetto al giudizio
ordinario in tutte le materie indicate dal nuovo comma
1-bis dell'articolo 5 del D.Lgs. 28/2010, vale a dire:
condominio, diritti reali, divisione, successioni
ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,
affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da
responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il
mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti
assicurativi, bancari e finanziari.
Rispetto alla previgente disposizione sono state
escluse dall'obbligo del tentativo di mediazione preliminarmente al
processo ordinario, le controversie in materia di risarcimento del
danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, mentre
sono state aggiunte quelle in materia sanitaria.
Inoltre, al giudice è stata
riconosciuta la facoltà di imporre alle parti il
tentativo di mediazione, anche in sede di appello, qualora ne
valuti l'utilità in base alla natura della causa, allo stato di
istruzione della stessa, al comportamento delle parti (in
precedenza il giudice poteva solo invitare le parti a tentare la
mediazione, restando le stesse libere di non aderire
all'invito).
Altra novità di certo rilievo è la previsione
della necessità dell'assistenza legale anche in
sede di mediazione, quanto meno nel caso in cui sia prevista come
condizione di procedibilità. A tale disposizione è collegata anche
la novità inerente all'omologazione del verbale di accordo:
l'accordo sottoscritto da tutte le parti aderenti alla mediazione e
dai legali che le assistono, potrà costituire titolo
esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per
consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non
fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale in quanto gli
avvocati firmatari ne attestino la conformità alle norme imperative
e all'ordine pubblico (negli altri casi, invece, l'accordo allegato
al verbale dovrà ottenere l'omologazione del tribunale, si istanza
della parte interessata, per poter acquisire l'efficacia di titolo
esecutivo).
Altre modifiche introdotte col Decreto Fare
riguardano: la durata del procedimento, che è
stata abbreviata (si passa da 4 a 3 mesi); l'introduzione di un
primo incontro "esplorativo" durante il quale il
mediatore, verificherà insieme alle parti ed ai rispettivi legali
la possibilità di proseguire il tentativo di mediazione oppure di
chiudere la procedura (in questo secondo caso senza alcun compenso
per l'Organismo che amministra la procedura); la previsione di una
competenza territoriale per la gestione delle
procedure presso gli Organismi di mediazione accreditati (il
deposito della domanda di mediazione va fatto presso l'organismo
del luogo del giudice territorialmente competente per la
controversia).
Agli avvocati è stato, inoltre, riconosciuto la
qualità di mediatori di diritto, pur confermando
la necessità di una formazione e di un aggiornamento adeguati alla
materia, nel rispetto di quanto previsto dal codice deontologico
forense.
Sono state poi ripristinate le originarie disposizioni caducate
dalla sentenza della Consulta, tra queste la previsione secondo cui
dalla mancata partecipazione senza giustificato
motivo al procedimento di mediazione il giudice potrà
desumere argomenti di prova nel successivo giudizio così come dovrà
condannare la parte che non ha partecipato alla mediazione senza
giustificato motivo al pagamento di un importo corrispondente al
contributo unificato dovuto per il giudizio).
Ultima segnalazione di rilievo, l'art. 84-bis del
Decreto Fare introdotto dalla legge di conversione, ai sensi del
quale è stato modificato l'art. 2643, primo comma, del codice
civile, per cui tra gli atti soggetti a
trascrizione è stato inserito anche l'accordo di
mediazione che accerti l'usucapione, con la sottoscrizione del
processo verbale autenticata da un pubblico
ufficiale a ciò autorizzato. (in tal modo rendendo l'accordo
opponibile ai terzi dalla data della trascrizione).
Un ritorno della mediazione obbligatoria concepito dal
legislatore come nuovo periodo di sperimentazione che durerà un
quadriennio prevedendone altresì il primo monitoraggio degli esiti,
a cura del Ministero della Giustizia, fra due anni.
Curia Mercatorum, Centro di mediazione ed
arbitrato delle Camere di Commercio di Treviso, Belluno, Pordenone
e Gorizia, iscritto al n. 23 del Registro degli Organismi abilitati
dal Ministero della Giustizia a gestire procedure di mediazione ai
sensi del d.lgs. 28/2010, provvederà quanto prima ad adeguare, per
quanto necessario ed in sinergia con l'Unione nazionale delle
Camere di Commercio italiane, il proprio Regolamento e la
modulistica predisposta per le procedure di mediazione.
Per il momento, e sino a diverse e future determinazioni degli
organi di amministrazione o delle autorità ministeriali,
Curia continuerà ad applicare il Tariffario in vigore dal 4
aprile 2013, quindi con applicazione di indennità di mediazione
uniformi per le procedure di mediazione obbligatorie, demandate dal
giudice e volontarie.
Per maggiori informazioni e per restare al corrente delle
prossime novità, si suggerisce di consultare il sito internet
dell'Associazione (www.curiamercatorum.com) oppure di contattare
direttamente gli uffici di Curia Mercatorum (info@curiamercatorum.com,
tel. 0422 917891, fax 0422/917893), negli orari di apertura al
pubblico (da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30).
Redazione: dott.ssa Giulia
Poli, Responsabile Formazione-Comunicazione Curia
Mercatorum