AVVISO: a seguito
dell'entrata in vigore, dal 30/6/2023, della riforma della
mediazione disposta dalla cd. riforma Cartabia, tutte le pagine del
sito relative alla procedura saranno aggiornate nei prossimi
giorni
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La mediazione è un metodo di
risoluzione delle controversie cosiddetto "alternativo" al rito
processuale ordinario perché offre l'opportunità di risolvere una
controversia tra due o più soggetti in via cd. "amichevole",
avvalendosi dell'assistenza di un mediatore professionista che, in
quanto indipendente ed imparziale, potrà aiutarli a trovare un
accordo di reciproca soddisfazione.
Sia la partecipazione agli incontri
di mediazione sia la sottoscrizione di un eventuale accordo di
conciliazione risolutivo della controversia dipendono dalla volontà
delle parti - volontarietà della
mediazione - che conservano la propria libertà e
autonomia di decidere le sorti della mediazione durante tutta la
procedura.
All'incontro di mediazione è
vivamente consigliata la partecipazione personale delle parti
coinvolte, che possono essere accompagnate e assistite da un
legale o da altra persona di fiducia; nei casi in cui la mediazione
sia obbligatoria ai sensi dell'art. 5.1 del D.Lgs. 28/2010, l'assistenza
di un avvocato di fiducia è necessaria.
Qualora la partecipazione personale non sia possibile, è
necessario conferire apposita procura alla persona che interverrà
all'incontro e che pertanto dovrà avere i poteri necessari per
sottoscrivere l'eventuale accordo di conciliazione (v. Modulo
procura Mediazione).
L'obbligo di riservatezza delle
informazioni apprese durante la procedura, comprese quelle emerse
nel corso degli incontri, grava su tutti i partecipanti alla
mediazione.
In Italia la mediazione civile e
commerciale è disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 (e relativo
decreto di attuazione, D.Int. 180/2010), il quale
prevede che la procedura possa essere amministrata solo da
Organismi di mediazione iscritti nell'apposito Registro istituito
presso il Ministero della Giustizia.
Curia Mercatorum è Organismo di
mediazione iscritto al numero 23 del Registro ministeriale
(v.
qui)
La normativa prevede che il
tentativo di mediazione possa essere esperito per obbligo di legge,
per volontà delle parti (anche in virtù di una clausola
contrattuale o statutaria) oppure a seguito di disposizione del
giudice.
Mediazione obbligatoria:
l'aver svolto un tentativo di risoluzione della controversia
attraverso la mediazione costituisce condizione di procedibilità
rispetto all'azione giudiziale quando la lite riguardi una delle
seguenti materie (v. art. 5.1 D.Lgs. 28/2010):
- condominio
- diritti reali
- divisioni
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento danno derivante da responsabilità medica e
sanitaria
- risarcimento danno derivante da diffamazione a mezzo stampa o
altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari e finanziari
- associazione in partecipazione
- consorzio
- franchising
- opera
- rete
- somministrazione
- società di persone
- subfornitura
30 giugno 2020 | Anche in
materia di obbligazioni contrattuali le controversie insorte a
causa dell'emergenza Covid-19 dovranno essere portate in
mediazione
A seguito delle modifiche introdotte, in sede di conversione, al
cd. Decreto Giustizia (D.L. 30/4/2020 n. 28, conv. con modifiche
dalla L. 25/6/2020 n. 70) è stato introdotto l'obbligo di esperire
il tentativo di mediazione prima di ricorrere al giudice
ordinario (condizione di procedibilità della domanda giudiziale ex
art. 5.1-bis del D.Lgs. 28/2010) in tutte le controversie insorte
in materia di obbligazioni contrattuali laddove il rispetto delle
misure di contenimento disposte durante l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 possa essere valutato per escludere la
responsabilità del debitore ai sensi e per gli effetti degli artt.
1218 e 1223 c.c. (v. art. 3.6-ter del D.L. 23/2/2020 n. 6, conv.
con modifiche dalla L. 5/3/2020 n. 13).
In sostanza, nei rapporti contrattuali che
abbiano manifestato qualche "difficoltà" nel regolare adempimento a
causa dell'attuazione delle misure emergenziali per Covid-19, i
contraenti dovranno tentare di risolvere il conflitto dapprima
attraverso la mediazione e, in caso di esito negativo, potranno
adire le vie giudiziali ordinarie.
(Ultimo
aggiornamento 2023/06/30)