Mediazione

AVVISO: a seguito dell'entrata in vigore, dal 30/6/2023, della riforma della mediazione disposta dalla cd. riforma Cartabia, tutte le pagine del sito relative alla procedura saranno aggiornate nei prossimi giorni 

La mediazione è un metodo di risoluzione delle controversie cosiddetto "alternativo" al rito processuale ordinario perché offre l'opportunità di risolvere una controversia tra due o più soggetti in via cd. "amichevole", avvalendosi dell'assistenza di un mediatore professionista che, in quanto indipendente ed imparziale, potrà aiutarli a trovare un accordo di reciproca soddisfazione.

Sia la partecipazione agli incontri di mediazione sia la sottoscrizione di un eventuale accordo di conciliazione risolutivo della controversia dipendono dalla volontà delle parti - volontarietà della mediazione - che conservano la propria libertà e autonomia di decidere le sorti della mediazione durante tutta la procedura.

All'incontro di mediazione è vivamente consigliata la partecipazione personale delle parti coinvolte, che possono essere  accompagnate e assistite da un legale o da altra persona di fiducia; nei casi in cui la mediazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 5.1 del D.Lgs. 28/2010, l'assistenza di un avvocato di fiducia è necessaria.
Qualora la partecipazione personale non sia possibile, è necessario conferire apposita procura alla persona che interverrà all'incontro e che pertanto dovrà avere i poteri necessari per sottoscrivere l'eventuale accordo di conciliazione (v. Modulo procura Mediazione).

L'obbligo di riservatezza delle informazioni apprese durante la procedura, comprese quelle emerse nel corso degli incontri, grava su tutti i partecipanti alla mediazione.

In Italia la mediazione civile e commerciale è disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 (e relativo decreto di attuazione, D.Int. 180/2010), il quale prevede che la procedura possa essere amministrata solo da Organismi di mediazione iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Curia Mercatorum è Organismo di mediazione iscritto al numero 23 del Registro ministeriale (v. qui)

La normativa prevede che il tentativo di mediazione possa essere esperito per obbligo di legge, per volontà delle parti (anche in virtù di una clausola contrattuale o statutaria) oppure a seguito di disposizione del giudice.

Mediazione obbligatoria: l'aver svolto un tentativo di risoluzione della controversia attraverso la mediazione costituisce condizione di procedibilità rispetto all'azione giudiziale quando la lite riguardi una delle seguenti materie (v. art. 5.1 D.Lgs. 28/2010):

- condominio
- diritti reali
- divisioni
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
- risarcimento danno derivante da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari e finanziari
- associazione in partecipazione
- consorzio
- franchising
- opera
- rete
- somministrazione
- società di persone
-
 subfornitura

 

30 giugno 2020 | Anche in materia di obbligazioni contrattuali le controversie insorte a causa dell'emergenza Covid-19 dovranno essere portate in mediazione

A seguito delle modifiche introdotte, in sede di conversione, al cd. Decreto Giustizia (D.L. 30/4/2020 n. 28, conv. con modifiche dalla L. 25/6/2020 n. 70) è stato introdotto l'obbligo di esperire il tentativo di mediazione  prima di ricorrere al giudice ordinario (condizione di procedibilità della domanda giudiziale ex art. 5.1-bis del D.Lgs. 28/2010) in tutte le controversie insorte in materia di obbligazioni contrattuali laddove il rispetto delle misure di contenimento  disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 possa essere valutato per escludere la responsabilità del debitore ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c. (v. art. 3.6-ter del D.L. 23/2/2020 n. 6, conv. con modifiche dalla L. 5/3/2020 n. 13).

In sostanza, nei rapporti contrattuali che abbiano manifestato qualche "difficoltà" nel regolare adempimento a causa dell'attuazione delle misure emergenziali per Covid-19, i contraenti dovranno tentare di risolvere il conflitto dapprima attraverso la mediazione e, in caso di esito negativo, potranno adire le vie giudiziali ordinarie.

 

(Ultimo aggiornamento 2023/06/30)