Mediatori

ELENCO MEDIATORI di Curia Mercatorum (aggiornato a marzo 2023)

CODICE ETICO MEDIATORI, regolamentazione che definisce la deontologia del mediatore ( Allegato B del Regolamento)

 

Avviso

Curia Mercatorum al momento non accoglie nuove domande di iscrizione al proprio elenco mediatori: eventuali ulteriori iscrizioni potranno essere stabilite dai propri organi di amministrazione sulla base di future esigenze operative e secondo i criteri selettivi che verranno per allora previsti. In tal caso verrà dato avviso in questa stessa pagina del sito.

 

Il ruolo del mediatore nell'incontro

Il mediatore non è un consulente né offre consulenza; è un professionista esperto in tecniche di gestione dei conflitti che mette la propria competenza e la propria esperienza al servizio delle parti in conflitto per aiutarle a chiarire il contrasto insorto, agevolando il confronto tra le differenti pretese e favorendo la ricerca di possibili soluzioni che, contemperando gli interessi e le aspettative delle parti, conducano all'elaborazione di un accordo di reciproca soddisfazione.

Il mediatore agisce come terzo neutrale, indipendente e imparziale, senza mai imporre una propria decisione per la soluzione del problema; in altri termini, l'eventuale accordo che si dovesse venire a concludere ad esito dell'incontro di mediazione non sarà mai frutto della volontà del mediatore, bensì sarà sempre e solo frutto della volontà delle parti in conflitto. Se queste ultime non giungono ad un punto di accordo, la mediazione si conclude con una constatazione dell'esito negativo dell'incontro (verbale di mancato accordo). In caso di accordo, invece, la procedura terminerà con un verbale di conciliazione e l'annesso accordo avrà valore di titolo esecutivo.

I requisiti necessari per poter svolgere il ruolo di mediatore

Il DM 180/2010 del Ministero della Giustizia, che ha dato attuazione alla disciplina introdotta dal D.Lgs. 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale, prevede che i professionisti che vogliano svolgere il ruolo di mediatori nelle procedure di cui al medesimo d.lgs. 28, devono possedere i seguenti requisiti:

a) di qualificazione: possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, iscrizione ad un ordine o collegio professionale;

b) di onorabilità : non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;

c) formativi: frequenza, presso un ente di formazione accreditato dal Ministero della Giustizia, di un corso di formazione iniziale in materia di mediazione della durata di almeno 50 ore, con superamento positivo della valutazione conclusiva del precorso formativo.

Le procedure di mediazione di cui al d.lgs. 28/2010 possono essere amministrate solo da Organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia: pertanto, per poter svolgere il ruolo di mediatore in tali procedure bisogna richiedere ed ottenere di essere iscritti nell'elenco dei mediatori di uno (o più) di questi Organismi.

L'iscrizione al proprio elenco è autoregolamentata da ciascun Organismo, ovviamente nel rispetto delle previsioni normative contenute nel D.Lgs. 28/2010 e nel DM 180/2010.

 

(Ultimo aggiornamento 2023/05/02)