ELENCO
MEDIATORI di Curia Mercatorum (aggiornato a marzo
2023)
CODICE ETICO MEDIATORI,
regolamentazione che definisce la deontologia del mediatore (
Allegato B del Regolamento)
Avviso |
Curia Mercatorum al momento non accoglie nuove domande di
iscrizione al proprio elenco mediatori: eventuali ulteriori
iscrizioni potranno essere stabilite dai propri organi di
amministrazione sulla base di future esigenze operative e secondo i
criteri selettivi che verranno per allora previsti. In tal caso
verrà dato avviso in questa stessa pagina del sito.
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Il ruolo del mediatore
nell'incontro
Il mediatore
non è un consulente né offre consulenza; è un professionista
esperto in tecniche di gestione dei conflitti che mette la propria
competenza e la propria esperienza al servizio delle parti in
conflitto per aiutarle a chiarire il contrasto insorto, agevolando
il confronto tra le differenti pretese e favorendo la ricerca di
possibili soluzioni che, contemperando gli interessi e le
aspettative delle parti, conducano all'elaborazione di un accordo
di reciproca soddisfazione.
Il mediatore
agisce come terzo neutrale, indipendente e imparziale, senza mai
imporre una propria decisione per la soluzione del problema; in
altri termini, l'eventuale accordo che si dovesse venire a
concludere ad esito dell'incontro di mediazione non sarà mai frutto
della volontà del mediatore, bensì sarà sempre e solo frutto della
volontà delle parti in conflitto. Se queste ultime non giungono ad
un punto di accordo, la mediazione si conclude con una
constatazione dell'esito negativo dell'incontro (verbale di mancato
accordo). In caso di accordo, invece, la procedura terminerà con un
verbale di conciliazione e l'annesso accordo avrà valore di titolo
esecutivo.
I requisiti necessari per
poter svolgere il ruolo di mediatore
Il DM 180/2010
del Ministero della Giustizia, che ha dato attuazione alla
disciplina introdotta dal D.Lgs. 28/2010 sulla mediazione civile e
commerciale, prevede che i professionisti che vogliano svolgere il
ruolo di mediatori nelle procedure di cui al medesimo d.lgs. 28,
devono possedere i seguenti requisiti:
a)
di qualificazione: possesso di un titolo di studio non
inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in
alternativa, iscrizione ad un ordine o collegio professionale;
b)
di onorabilità : non avere riportato condanne
definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai
pubblici uffici; non essere stato sottoposto a misure di
prevenzione o di sicurezza; non avere riportato sanzioni
disciplinari diverse dall'avvertimento;
c)
formativi: frequenza, presso un ente di formazione
accreditato dal Ministero della Giustizia, di un corso di
formazione iniziale in materia di mediazione della durata di almeno
50 ore, con superamento positivo della valutazione conclusiva del
precorso formativo.
Le procedure
di mediazione di cui al d.lgs. 28/2010 possono essere amministrate
solo da Organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro
istituito presso il Ministero della Giustizia: pertanto, per poter
svolgere il ruolo di mediatore in tali procedure bisogna richiedere
ed ottenere di essere iscritti nell'elenco dei mediatori di uno (o
più) di questi Organismi.
L'iscrizione
al proprio elenco è autoregolamentata da ciascun Organismo,
ovviamente nel rispetto delle previsioni normative contenute nel
D.Lgs. 28/2010 e nel DM 180/2010.
(Ultimo
aggiornamento 2023/05/02)