Mediazione

La mediazione è un metodo di risoluzione delle controversie che si definisce "alternativo" al rito processuale ordinario perché offre l'opportunità di dirimere una disputa insorta tra due o più soggetti, in via "amichevole" ossia avvalendosi dell'assistenza di un mediatore professionista che, in quanto indipendente ed imparziale, potrà meglio aiutarli a trovare un accordo di reciproca soddisfazione.

Sia la partecipazione all'incontro di mediazione sia la sottoscrizione dell'accordo che le parti dovessero giungere ad elaborare, con l'aiuto del mediatore, durante l'incontro, dipendono dalla volontà delle parti coinvolte (volontarietà della mediazione) le quali, cioè, mantengono la propria libertà ed autonomia nel decidere le sorti della procedura.

All'incontro di mediazione è vivamente consigliata la partecipazione personale delle parti, che possono farsi accompagnare e assistere dal proprio legale o da altra persona di fiducia. Qualora la partecipazione personale non sia possibile, è necessario conferire apposita procura alla persona che interverrà all'incontro e che pertanto dovrà avere i poteri necessari per sottoscrivere l'eventuale accordo di conciliazione (per un esempio, v. Modulo Procura Mediazione).

L'obbligo di riservatezza delle informazioni apprese durante la procedura, comprese quelle emerse nel corso degli incontri, grava su tutti i partecipanti alla mediazione.

In Italia la mediazione è disciplinata, in modo organico, dal DLgs 28/2010 (e relativo decreto di attuazione, dm 180/2010), il quale stabilisce che la procedura possa essere amministrata solo da Organismi di Mediazione iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
Curia Mercatorum è Organismo iscritto al numero 23 del Registro ministeriale.

La normativa prevede che il tentativo di mediazione possa essere esperito su libera iniziativa di una parte, in virtù di una clausola contrattuale o statutaria, su invito del giudice, oppure in via obbligatoria come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

L'obbligatorietà del tentativo di mediazione è stabilita per le controversie nelle seguenti materie:

- diritti reali (es. distanze nelle costruzioni, usufrutto, servitù di passaggio, ecc.)
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari e finanziari

Dal 20 marzo 2012 l'obbligatorietà del tentativo è diventata efficace anche per le controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.