La mediazione è un metodo di
risoluzione delle controversie cosiddetto "alternativo" al rito
processuale ordinario perché offre l'opportunità di risolvere una
controversia tra due o più soggetti in via cd. "amichevole",
avvalendosi dell'assistenza di un mediatore professionista che, in
quanto indipendente ed imparziale, potrà aiutarli a trovare un
accordo di reciproca soddisfazione.
In Italia la mediazione civile e commerciale è disciplinata
dal D.Lgs. 28/2010 (e
relativo decreto di attuazione, D.Int. 150/2023), il quale
prevede che la procedura debba essere amministrata da Organismi di
mediazione iscritti nell'apposito Registro istituito presso il
Ministero della Giustizia.
Curia Mercatorum è
Organismo di mediazione iscritto al numero 23 del Registro tenuto
presso il Ministero della
Giustizia (v.
qui)
La normativa prevede che il
tentativo di mediazione venga effettuato per volontà delle parti
(anche in virtù di una clausola contrattuale o statutaria) o per
disposizione di legge.
Le vigente legislazione prevede
l'obbligatorietà della
mediazione per determinate
materie* (art. 5.1 d.lgs. 28/10) o per disposizione del
giudice (art. 5quater): in questi
casi il procedimento è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale ed è necessario essere assistiti da un avvocato
di fiducia (art. 8.5).
All'incontro di mediazione le
parti interessate sono invitate a partecipare personalmente.
Qualora la partecipazione personale non sia
possibile per giustificati motivi, si può delegare
un rappresentante che sia a conoscenza dei fatti e munito di
apposita procura che gli conferisca i
poteri necessari per sottoscrivere l'eventuale accordo di
conciliazione (art. 8.4).
Chiunque partecipa alla
mediazione è tenuto all'obbligo
di riservatezza rispetto alle dichiarazioni
rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento
(art. 9).
La partecipazione alla mediazione e
la sottoscrizione di un eventuale accordo di conciliazione
risolutivo della controversia dipendono dalla volontà delle parti
che conservano la propria libertà e autonomia di decidere le sorti
della mediazione durante tutta la procedura. Si ricorda e
sottolinea che il mediatore
non ha un ruolo decisionale né di consulenza in merito alla
controversia.
*Materie in cui il tentativo di mediazione è
attualmente obbligatorio per legge (art. 5.1 D.Lgs. 28/10):
- condominio
- diritti reali
- divisioni
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento danno derivante da responsabilità medica e
sanitaria
- risarcimento danno derivante da diffamazione a mezzo stampa o
altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari e finanziari
- associazione in partecipazione
- consorzio
- franchising
- opera
- rete
- somministrazione
- società di persone
- subfornitura
(Ultimo
aggiornamento 2024/02/26)