La mediazione è un metodo di risoluzione delle controversie che
si definisce "alternativo" al rito processuale ordinario perché
offre l'opportunità di dirimere una disputa insorta tra due o più
soggetti, in via "amichevole" ossia avvalendosi dell'assistenza di
un mediatore professionista che, in quanto indipendente ed
imparziale, potrà meglio aiutarli a trovare un accordo di reciproca
soddisfazione.
Sia la partecipazione all'incontro di mediazione sia la
sottoscrizione dell'accordo che le parti dovessero giungere ad
elaborare, con l'aiuto del mediatore, durante l'incontro, dipendono
dalla volontà delle parti coinvolte (volontarietà della
mediazione) le quali, cioè, mantengono la propria libertà
ed autonomia nel decidere le sorti della procedura.
All'incontro di mediazione è vivamente consigliata la
partecipazione personale delle parti, che possono
farsi accompagnare e assistere dal proprio legale o da altra
persona di fiducia. Qualora la partecipazione personale non sia
possibile, è necessario conferire apposita procura alla persona che
interverrà all'incontro e che pertanto dovrà avere i poteri
necessari per sottoscrivere l'eventuale accordo di conciliazione
(per un esempio, v. Modulo Procura Mediazione).
L'obbligo di riservatezza delle informazioni
apprese durante la procedura, comprese quelle emerse nel corso
degli incontri, grava su tutti i partecipanti alla mediazione.
In Italia la mediazione è disciplinata, in modo organico, dal DLgs 28/2010 (e relativo
decreto di attuazione, dm 180/2010), il quale stabilisce che la
procedura possa essere amministrata solo da Organismi di Mediazione
iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della
Giustizia.
Curia Mercatorum è Organismo iscritto
al numero 23 del Registro ministeriale.
La normativa prevede che il tentativo di mediazione possa essere
esperito su libera iniziativa di una parte, in virtù di una
clausola contrattuale o statutaria, su invito del giudice, oppure
in via obbligatoria come condizione di procedibilità della domanda
giudiziale.
L'obbligatorietà del tentativo di mediazione è stabilita per le
controversie nelle seguenti materie:
- diritti reali (es. distanze nelle costruzioni, usufrutto,
servitù di passaggio, ecc.)
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento del danno da responsabilità medica e da
diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di
pubblicità
- contratti assicurativi, bancari e finanziari
Dal 20 marzo 2012 l'obbligatorietà
del tentativo è diventata efficace anche per le controversie in
materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla
circolazione di veicoli e natanti.