Nel rispetto della vigente
normativa, il procedimento di mediazione è amministrato da Curia
Mercatorum sulla base delle disposizioni previste dal proprio Regolamento
Come attivare una
mediazione
Per attivare una procedura di
mediazione presso Curia Mercatorum è necessario:
1) predisporre
l'istanza compilando il Modulo Domanda Mediazione. In caso di
mediazione multiparte, ossia quando la domanda è
promossa da più soggetti (richiedenti) e/o è indirizzata a più
soggetti (invitati) è necessario utilizzare i corrisponeìdenti
moduli integrativi (v. Modulistica)
2) versare le
spese di avvio della procedura, in contanti o con
bonifico bancario a favore di Curia Mercatorum (v. costi della
procedura e modalità di pagamento alla pagina Tariffe)
3) depositare la
domanda di mediazione presso la
sede territorialmente competente dell'Organismo, allegando
l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese iniziali (v.
modalità di deposito alla pagina
Domanda di mediazione e risposta)
Cosa succede dopo il
deposito
La domanda di mediazione, completa
degli eventuali documenti ad essa allegati, viene trasmessa
dall'Organismo ai soggetti cui è rivolta, insieme ad una
lettera accompagnatoria nella quale sono indicate la data di
convocazione del primo incontro tra le Parti tutte e
il termine entro il quale le Parti Invitate potranno
comunicare all'Organismo la propria risposta - positiva o negativa
- all'invito in mediazione (v.
Domanda di mediazione e risposta e Modulistica).
Il fascicolo della procedura è
conservato dall'ufficio di Segreteria della sede operativa
competente. Gli atti del procedimento sono accessibili alle Parti
ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate svoltesi
durante gli incontri di mediazione, cui può accedere la sola parte
depositante (art. 9 d.lgs. 28/10).
Incontri di mediazione
Gli incontri di
mediazione sono organizzati presso la sede operativa competente in
cui è stata depositata la domanda.
Il mediatore
competente a gestire la singola procedura viene
individuato, dal Responsabile
dell'Organismo, tra i nominativi dell'Elenco ministeriale di
Curia Mercatorum. Le Parti della procedura possono
tuttavia indicare, di comune
accordo, un nominativo diverso da quello
scelto dal Responsabile, ma sempre nell'ambito dell'elenco
dell'Organismo.
Se la parte invitata non partecipa
al primo incontro, il mediatore che amministra la procedura darà
atto, nel verbale della riunione,
dell'esito negativo della mediazione per la mancata partecipazione
della parte invitata. A tal proposito si evidenzia che l'art. 12-bis del DLgs 28/10
prevede, tra l'altro, che:
"1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato
motivo al procedimento di mediazione, il giudice
può desumere argomenti di prova nel successivo
giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di
procedura civile.
2. Quando la mediazione costituisce condizione di
procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha
partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di
importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto
per il giudizio.
3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che
definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì
condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla
mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma
equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo
alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del
procedimento di mediazione. (...)"
Le parti della procedura
partecipano all'incontro personalmente e possono
essere assistite da una persona di propria fiducia (consulente,
legale, o altro soggetto), dandone opportuno preavviso alla
Segreteria. In casi particolari è possibile farsi sostituire da un
proprio rappresentante purché sia informato dei fatti e munito dei
necessari poteri risultanti da apposita procura scritta.
Se la mediazione è obbligatoria in quanto relativa a una delle
materie indicate nell'art. 5.1 del DLgs
28/10 oppure se è stata demandata da un giudice, è
necessario che ogni Parte sia assistita da un avvocato.
Si ricorda e sottolinea
che il mediatore
non ha un ruolo decisionale né di consulenza in merito alla
controversia.
In caso di successo, la procedura
si conclude con un verbale di conciliazione cui è allegato
l'accordo sottoscritto dalle parti. Tale accordo, se rispetta i
requisiti previsti dalla normativa, può avere valore di
titolo esecutivo.
Nel caso in cui, invece, le parti
non riescano a raggiungere un accordo, il mediatore verbalizzerà
l'esito negativo del tentativo di mediazione disponendo la
conclusione della procedura.
Si evidenzia infine che, a fronte
di una concorde richiesta delle Parti, il
mediatore può essere chiamato ad esprimersi formulando una
proposta di conciliazione: tale proposta può
essere accettata o respinta dalle Parti, ma, in caso di rifiuto,
vanno tenute in debita considerazione le conseguenze processuali
previste dall'art. 13 DLgs 28/10.
(Ultimo aggiornamento 2024/02/26)