Procedimento

Nel rispetto della vigente normativa, il procedimento di mediazione è amministrato da Curia Mercatorum sulla base delle disposizioni previste dal proprio Regolamento

Come attivare una mediazione

Per attivare una procedura di mediazione presso Curia Mercatorum è necessario:

1) predisporre l'istanza compilando il Modulo Domanda Mediazione. In caso di mediazione multiparte, ossia quando la domanda è promossa da più soggetti (richiedenti) e/o è indirizzata a più soggetti (invitati) è necessario utilizzare i corrisponeìdenti moduli integrativi (v. Modulistica)

2) versare le spese di avvio della procedura, in contanti o con bonifico bancario a favore di Curia Mercatorum (v. costi della procedura e modalità di pagamento alla pagina Tariffe)

3) depositare la domanda di mediazione presso la sede territorialmente competente dell'Organismo, allegando l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese iniziali (v. modalità di deposito alla pagina Domanda di mediazione e risposta)

Cosa succede dopo il deposito

La domanda di mediazione, completa degli eventuali documenti ad essa allegati, viene trasmessa dall'Organismo ai soggetti cui è rivolta, insieme ad una lettera accompagnatoria nella quale sono indicate la data di convocazione del  primo incontro tra le Parti tutte e il  termine entro il quale le Parti Invitate potranno comunicare all'Organismo la propria risposta - positiva o negativa - all'invito in mediazione (v.  Domanda di mediazione e risposta e Modulistica).

Il fascicolo della procedura è conservato dall'ufficio di Segreteria della sede operativa competente. Gli atti del procedimento sono accessibili alle Parti ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate svoltesi durante gli incontri di mediazione, cui può accedere la sola parte depositante (art. 9 d.lgs. 28/10).

Incontri di mediazione

Gli incontri di mediazione sono organizzati presso la sede operativa competente in cui è stata depositata la domanda.

Il mediatore competente a gestire la singola procedura viene individuato, dal Responsabile dell'Organismo, tra i nominativi dell'Elenco ministeriale di Curia Mercatorum. Le Parti della procedura possono tuttavia indicare,  di comune accordo, un nominativo diverso da quello scelto dal Responsabile, ma sempre nell'ambito dell'elenco dell'Organismo.

Se la parte invitata non partecipa al primo incontro, il mediatore che amministra la procedura darà atto, nel verbale della riunione,  dell'esito negativo della mediazione per la mancata partecipazione della parte invitata. A tal proposito si evidenzia che l'art. 12-bis del DLgs 28/10 prevede, tra l'altro, che:
"1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. 
2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. (...)"

Le parti della procedura partecipano all'incontro personalmente e possono essere assistite da una persona di propria fiducia (consulente, legale, o altro soggetto), dandone opportuno preavviso alla Segreteria. In casi particolari è possibile farsi sostituire da un proprio rappresentante purché sia informato dei fatti e munito dei necessari poteri risultanti da apposita procura scritta.
Se la mediazione è obbligatoria in quanto relativa a una delle materie indicate nell'art. 5.1 del DLgs 28/10 oppure se è stata demandata da un giudice, è necessario che ogni Parte sia assistita da un avvocato.

Si ricorda e sottolinea che  il mediatore non ha un ruolo decisionale né di consulenza in merito alla controversia

In caso di successo, la procedura si conclude con un verbale di conciliazione cui è allegato l'accordo sottoscritto dalle parti. Tale accordo, se rispetta i requisiti previsti dalla normativa, può avere valore di titolo esecutivo.

Nel caso in cui, invece, le parti non riescano a raggiungere un accordo, il mediatore verbalizzerà l'esito negativo del tentativo di mediazione disponendo la conclusione della procedura.

Si evidenzia infine che, a fronte di una concorde richiesta delle Parti, il mediatore può essere chiamato ad esprimersi formulando una proposta di conciliazione: tale proposta può essere accettata o respinta dalle Parti, ma, in caso di rifiuto, vanno tenute in debita considerazione le conseguenze processuali previste dall'art. 13 DLgs 28/10.

 

 (Ultimo aggiornamento 2024/02/26)