AVVISO: a seguito
dell'entrata in vigore, dal 30/6/2023, della riforma della
mediazione disposta dalla cd. riforma Cartabia, tutte le pagine del
sito relative alla procedura saranno aggiornate nei prossimi
giorni
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Nel rispetto della vigente
normativa (DLgs 28/2010 e DM 180/2010), il procedimento di
mediazione è amministrato da Curia Mercatorum sulla base delle
disposizioni previste dal proprio Regolamento
Come attivare una
mediazione
Per attivare una procedura di
mediazione presso Curia Mercatorum è necessario:
1) predisporre
l'istanza compilando il Modulo Domanda Mediazione. In caso di
mediazione multiparte, ossia quando la domanda è
promossa da più soggetti e/o viene indirizzata a più soggetti, è
necessario utilizzare i relativi moduli
integrativi (v. Modulistica)
2) versare le
spese di avvio della procedura, in contanti o con
bonifico bancario a favore di Curia Mercatorum (v. costi della
procedura e modalità di pagamento alla pagina Tariffe)
3) depositare la
domanda di mediazione presso la
sede territorialmente competente dell'Organismo, allegando
l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese di avvio (v.
modalità di deposito alla pagina
Domanda di mediazione e risposta)
Cosa succede dopo il
deposito
La domanda, completa degli
eventuali documenti ad essa allegati, viene trasmessa
dall'Organismo ai soggetti nei cui confronti è rivolto l'invito in
mediazione, insieme ad una lettera accompagnatoria nella quale è
indicata la data di convocazione del primo incontro
tra le Parti; nella stessa lettera è indicato anche il
termine entro cui la Parte Invitata potrà comunicare all'Organismo
la propria risposta, positiva o negativa, all'invito in mediazione
(v.
Domanda di mediazione e risposta e Modulistica).
Il fascicolo della procedura è
conservato dall'ufficio di Segreteria della sede operativa
competente. Gli atti del procedimento sono accessibili alle parti
ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate, cui può
accedere la sola parte depositante.
Incontri di mediazione
Gli incontri di
mediazione si svolgono nei locali della sede operativa presso cui è
stata depositata la domanda.
Il mediatore
competente a gestire la singola procedura viene
individuato, dal Responsabile
dell'Organismo, tra i nominativi dell'Elenco ministeriale di
Curia Mercatorum. Le Parti della procedura possono
tuttavia indicare, di comune
accordo, un nominativo diverso da quello
scelto dal Responsabile, ma sempre nell'ambito dell'elenco
dell'Organismo.
Se la parte invitata non partecipa
al primo incontro, il mediatore che amministra la procedura darà
atto, nel verbale della riunione,
dell'esito negativo della mediazione per la mancata partecipazione
della parte invitata. A tal proposito si evidenzia che l'art.
12-bis del DLgs 28/10 prevede, tra l'altro,
che:
"1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato
motivo al procedimento di mediazione, il giudice
può desumere argomenti di prova nel successivo
giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di
procedura civile.
2. Quando la mediazione costituisce condizione di
procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha
partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di
importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto
per il giudizio.
3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che
definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì
condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla
mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma
equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo
alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del
procedimento di mediazione. (...)"
Le parti della procedura
partecipano all'incontro personalmente e possono
essere assistite da una persona di propria fiducia (consulente,
legale, o altro soggetto), dandone opportuno preavviso alla
Segreteria. In casi particolari è possibile farsi sostituire da un
proprio rappresentante purché sia informato dei fatti e munito dei
necessari poteri risultanti da apposita procura scritta.
Se la mediazione è obbligatoria in quanto relativa a una delle
materie indicate nell'art. 5.1 del DLgs
28/10 oppure se è stata demandata da un giudice, è
necessario che ogni Parte sia assistita da un avvocato.
Si ricorda e sottolinea
che il mediatore
non ha un ruolo decisionale né di consulenza in merito alla
controversia.
In caso di successo, la procedura
si conclude con un verbale di conciliazione cui è allegato
l'accordo sottoscritto dalle parti. Tale accordo, se rispetta i
requisiti previsti dalla normativa, può avere valore di
titolo esecutivo.
Viceversa, nel caso in cui le parti
non riescano a raggiungere un accordo di conciliazione, il
mediatore verbalizzerà l'esito negativo del tentativo di mediazione
disponendo la conclusione della procedura.
Infine si evidenzia che, a fronte
di una concorde richiesta delle Parti, il
mediatore può essere chiamato ad esprimersi formulando una
proposta di conciliazione: tale proposta può
essere accettata o respinta dalle Parti, ma, in caso di rifiuto,
vanno tenute in debita considerazione le conseguenze processuali
previste dall'art. 13 DLgs 28/10.
(Ultimo aggiornamento 2023/08/04)