ELENCO
MEDIATORI di Curia Mercatorum
CODICE
ETICO dei Mediatori
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Avviso |
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Curia Mercatorum al momento non accoglie nuove domande di
iscrizione al proprio elenco mediatori: eventuali ulteriori
iscrizioni potranno essere stabilite dai propri organi di
amministrazione sulla base di future esigenze operative e secondo i
criteri selettivi che verranno per allora previsti. In tal caso
verrà dato avviso in questa stessa pagina del sito.
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Il ruolo del mediatore nell'incontro
Il mediatore non è un consulente né offre
consulenza; il mediatore è un professionista esperto in tecniche di
gestione dei conflitti che mette la propria competenza e la propria
esperienza al servizio delle parti in conflitto per aiutarle a
chiarire il contrasto insorto, agevolando il confronto tra le
differenti pretese e favorendo la ricerca di possibili soluzioni
che, contemperando gli interessi e le aspettative delle parti,
conducano all'elaborazione di un accordo di reciproca
soddisfazione.
Il mediatore agisce come terzo neutrale,
indipendente e imparziale, senza mai imporre una propria decisione
a risoluzione del problema; in altri termini, l'eventuale accordo
che si dovesse venire a concludere ad esito dell'incontro di
mediazione non sarà mai frutto della volontà del mediatore, bensì
sarà sempre e solo frutto della volontà delle parti in conflitto.
Se queste ultime non giungono ad un punto di accordo, la mediazione
si conclude con una constatazione dell'esito negativo dell'incontro
(verbale negativo). In caso di accordo, invece, la procedura
terminerà con un verbale di conciliazione e l'annesso accordo avrà
valore di titolo esecutivo.
I requisiti necessari per poter svolgere il ruolo di
mediatore
Il DM 180/2010 del Ministero della
Giustizia, che ha dato attuazione alla disciplina introdotta dal
D.Lgs. 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale, prevede che i
professionisti che vogliano svolgere il ruolo di mediatori nelle
procedure di cui al citato d.lgs. 28, devono possedere i seguenti
requisiti:
a) di qualificazione:
possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea
universitaria triennale ovvero, in alternativa, iscrizione ad un
ordine o collegio professionale;
b) di onorabilità :
non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a
pena detentiva non sospesa; non essere incorso nell'interdizione
perpetua o temporanea dai pubblici uffici; non essere stato
sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; non avere
riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
c) formativi:
frequenza, presso un ente di formazione accreditato dal Ministero
della Giustizia, di un corso di formazione iniziale in materia di
mediazione della durata di almeno 50 ore, con superamento positivo
della valutazione conclusiva del precorso formativo.
Le procedure di mediazione di cui al d.lgs.
28/2010 possono essere amministrate solo da Organismi di mediazione
iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero della
Giustizia: pertanto, per poter svolgere il ruolo di mediatore in
tali procedure bisogna richiedere ed ottenere di essere iscritti
nell'elenco dei mediatori di uno (o più) di questi Organismi.
L'iscrizione al proprio elenco è
autoregolamentata da ciascun Organismo, ovviamente nel rispetto
delle previsioni normative contenute nel D.Lgs. 28/2010 e nel DM
180/2010.