Novembre 2013
Alcuni dubbi relativi
all'applicazione delle disposizioni introdotte a settembre nella
disciplina della mediazione civile e commerciale, sono stati
chiariti dalla circolare del Ministero della Giustizia del 27
novembre scorso
Alcune delle norme sulla mediazione civile e commerciali
introdotte dal Decreto del Fare ed operative oramai dal 20
settembre scorso, hanno creato molteplici inceretezze applicative
negli addetti ai lavori per via della loro ambigua formulazione
letterale e per l'esigenze di garantire un ragionevole
coordinamento con le previgenti disposizioni.
La Circolare del Ministero della Giustizia del 27 novembre è
intervenuta fornendo alcuni primi preziosi chiarimenti, che vanno
sostanzialmente a confermare gli orientamenti già espressi nelle
Linee Guida predisposte da Unioncamere nazionale e seguiti dagli
Organismi di mediazione del sistema camerale.
Questi i chiarimenti espressi dal Ministero
Obbligatorietà
dell'assistenza legale
Le nuove previsioni del d.lgs. 28/10 che trattano dell'obbligo
di assistenza legale per le Parti che partecipano alla procedura di
mediazione, non davano un quadro chiaro dell'ampiezza di tale
obbligo, a causa di alcune ambiguità emergenti dal coordinamento
tra gli artt. 5.1-bis, 8.1 e 11.1 del d.lgs. 28/10).
Seppur potesse ritenersi più ragionevole escluderlo per le
mediazioni volontarie, nel rispetto dell'autonomia privata delle
parti, l'incertezza al riguardo ha intralciato la serena gestione
del servizio.
La circolare ministeriale ha ben chiarito che l'obbligo di
assistenza legale delle parti sussiste, per tutta la durata della
mediazione, solo nel caso in cui questa sia prevista come
condizione di procedibilità del processo ordinario:
"Deve essere altresì chiarito che l'assistenza
dell'avvocato è obbligatoria esclusivamente nelle ipotesi di c.d.
mediazione obbligatoria (ivi compresa quella disposta dal giudice
ex art. 5 comma 2), ma non anche nelle ipotesi di mediazione
facoltativa.".
Nell'ambito della mediazione facoltativa, quindi, ciascuna parte
ha facoltà di ricorrere all'assistenza di un legale di
fiducia anche solo per una fase del procedimento: in questa
prospettiva ad esempio, avviata la procedura, potrebbe essere utile
per le parti farsi assistere nella fase finale della mediazione, al
momento conclusivo dell'accordo di conciliazione, affinché gli
avvocati possano sottoscriverne il contenuto e certificarne la
conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico (conseguendo
in tal modo un atto avente valore di titolo esecutivo senza
necessità di farlo omologare dal Presidente del Tribunale; v.
ultra).
Primo incontro "preliminare"
e Spese di mediazione
Un altro problema interpretativo ha interessato l'applicazione
delle tariffe di mediazione, quindi le spese dovute dalle parti
all'Organismo per avvalersi del servizio,
Nell'ambito del procedimento di mediazione, infatti, è stato
previsto lo svolgimento di un primo incontro, cosiddetto
"preliminare", durante il quale il mediatore deve verificare con le
parti e i rispettivi legali la possibilità di proseguire il
tentativo di mediazione oppure di chiudere la procedura (art. 8.1
dlgs 28); inoltre è stato stabilito (art. 17.5-ter dlgs
28) che qualora la procedura si chiuda al primo incontro con un
verbale di mancato accordo "nessun compenso è dovuto
all'Organismo".
Al proposito va ricordato che l'indennità complessiva di
mediazione, ossia il costo complessivo che ciascuna parte sostiene
per il servizio, si compone di due voci distinte:le spese di avvio
e le spese di mediazione(art. 16.1 del dm 180/2010). Mentre le
prime fanno riferimento all'attività di segreteria svolta
dall'Organismo di mediazione prima di giungere all'incontro
(ricezione dell'istanza, visione della pratica, fascicolazione e
registrazione, invito di adesione alle parti e convocazione
dell'incontro), le seconde si riferiscono all'attività sostanziale
della mediazione ed infatti comprendono nel proprio ammontare il
compenso del mediatore (art. 16.10 dm 180).
Ciò considerato, la circolare ministeriale di novembre ha
precisato che il termine "compenso" utilizzato dal legislatore
nella previsione di cui all'art. 17.5-ter deve
essere riferito alle spese di mediazione, le quali perciò sono
dovute dalla Parti solo per l'attività successiva (ed eventuale)
all'incontro preliminare; le spese di avvio,
invece, non ricadono nella previsione in questione e quindi
sono dovute da ciascuna delle parti aderenti alla
mediazione: la parte richiedente dovrà versarle al momento del
deposito della domanda, la parte invitata vi provvederà quando
aderirà alla procedura.
Per l'attività espletata dal mediatore in occasione del primo
incontro, dunque, qualora il tentativo non prosegua oltre, non è
previsto alcun compenso.
Deposito della domanda di
mediazione presso l'Organismo competente
Anche sulla nuova norma relativa alla individuazione degli
Organismi competenti a ricevere le domande di mediazione il
Ministero ha inteso far chiarezza: rispetto al criterio
territoriale individuato dal legislatore (in base al quale il
deposito va effettuato presso un qualsiasi Organismo di mediazione
accreditato nel luogo del giudice territorialmente competente per
la controversia - art. 4.1 d.lgs. 28/10), la circolare ministeriale
è intervenuta per precisare che ai fini dell'individuazione
dell'organismo competente si tiene conto "della sede principale
dell'organismo ovvero delle sue sedi secondarie che si trovino
nell'ambito di qualunque comune della circoscrizione del tribunale
territorialmente competente".
Al proposito il Ministero ha voluto altresì sottolineare come
ciascuna sede dell'Organismo deve risultare regolarmente comunicata
alla stessa Amministrazione e quindi indicata nel provvedimento di
iscrizione o di modifica dello stesso.
Non è stato invece fatto cenno all'aspetto relativo alla
derogabilità della previsione in questione, che parrebbe comunque
potersi riconoscere, qualora vi sia la concorde volontà delle
Parti, in base alle le ordinarie previsioni contenute nel codice di
procedura
civile.
Avvocati-mediatori
Agli avvocati iscritti nel rispettivo albo professionale è stata
riconosciuta la qualità di mediatori di diritto, necessitando però,
qualora iscritti ad organismi di mediazione, di conseguire una
adeguata formazione iniziale e mantenere un aggiornamento continuo
in materia di mediazione attraverso specifici percorsi
formativi teorico-pratici rispettosi dell'art. 55-bisdel codice
deontologico forense (art. 16.4-bis dlgs 28).
In relazione a questa nuova previsione, il Ministero si è
premurato di chiarire innanzitutto che resta comunque
esclusa la possibilità per gli avvocati di esercitare la funzione
di mediatore al di fuori di un organismo di mediazione
accreditato: in sostanza, si è voluto ribadire che la
disciplina generale introdotta col d.lgs. 28 ha configurato
l'istituto della mediazione civile e commerciale sul presupposto
che la procedura debba essere amministrata in seno ad un organismo
iscritto in un apposito Registro ministeriale ed assoggettato ad un
sistema di controlli e responsabilità specificati dalla
regolamentazione attuativa della normativa.
Con riguardo, invece, all'aspetto della formazione richiesta
agli avvocati-mediatori, la nuova previsione introduce una
differenziazione rispetto alle regole stabilite per i mediatori in
generale: se per questi, infatti, gli standard formativi minimi
richiesti sono quelli sanciti dalla regolamentazione di attuazione
della generale disciplina sulla mediazione (dm 180/2010), per gli
avvocati-mediatori vale invece un regime formativo speciale
demandato all'organizzazione del Consiglio Nazionale Forense e
degli Ordini circondariali come stabilito dal'art. 11 della
l. 247/12.
Al riguardo va detto, tuttavia, che gli Organismi di mediazione,
possono stabilire, in virtù della propria autonomia e nel rispetto
comunque della disciplina legislativa, requisiti ulteriori per
consentire l'iscrizione nel proprio elenco mediatori e per il
mantenimento della stessa. Curia Mercatorum, essendo ente di
emanazione camerale, aderisce agli standard formativi Uniformi
stabiliti dall'Unione Nazionale delle Camere di Commercio italiane
sulla base dei quali, da un lato, la formazione dei propri
mediatori deve comunque essere non inferiore a quella minima
prevista dal dm 180, dall'altro è possibile subordinare
l'iscrizione nell'elenco ed il suo mantenimento alla partecipazione
ad una procedura selettiva incardinata sulla valutazione della
competenza professionale dei candidati in materia di tecniche di
mediazione.
Tariffe di mediazione
Chiarito dalla circolare ministeriale del 27 novembre che
per l'attivazione della procedura sono comunque dovute le spese di
avvio, sia dalla parte che deposita la domanda sia da quella
invitata in mediazione. Ne deriva che qualora il
procedimento prosegua oltre il primo incontro "preliminare", le
parti dovranno versare le sole spese di mediazione, determinate
sulla base del valore della controversie.
A tal proposito, va ricordata l'invocazione contenuta anche
nella direttiva in materia di mediazione civile emanata, il 5
novembre scorso, dal Ministro della Giustizia rivolta a "garantire
che l'accesso al procedimento di mediazione si caratterizzi per il
contenimento dei costi per i cittadini, profilo che appare
oltremodo necessario nell'attuale difficile momento economico in
cui versa il Paese.". Pienamente in linea con tale raccomandazione
la scelta operata da Unioncamere Nazionale, fin dal 20 settembre,
di mantenere una Tariffa unica per le procedure volontarie e per
quelle obbligatorie nella misura più ridotta stabilita per queste
ultime. Tutti gli Organismi di mediazione facenti parte del sistema
camerale, infatti, applicano a tutte le procedure, volontarie ed
obbligatorie, la stessa tariffa ridotta prevista dal dm 180 per le
mediazioni obbligatorie.
Redazione: dott.ssa Giulia
Poli, Responsabile Formazione-Comunicazione Curia
Mercatorum