In GU il Decreto Fare

GazzUff

Giugno 2013

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n.144 del 21-6-2013 - Suppl. Ordinario n. 50) il decreto legge approvato dal Governo il 15 giugno scorso, nel quale è previsto, tra le misure urgenti predisposte per il rilancio economico del Paese, il ritorno all'obbligatorietà della mediazione civile e commerciale, quale leva fondamentale per far fronte alle criticità in cui versa il sistema della giustizia italiana

 

Forte delle numerose dichiarazioni di consenso al rilancio ed alla promozione della mediazione susseguitesi nei mesi successivi alla pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 272 del 24 ottobre 2012) che ha cancellato l'obbligo di tentare la mediazione prima dell'azione giudiziale previsto dal d.lgs. 28/2010, il Governo, con sorpresa dei più, ha inserito tra le misure urgenti di rilancio economico del Paese, varate con il cd. "Decreto Fare" di metà giugno, il ripristino dell'obbligatorietà della mediazione civile e commerciale per numerose tipologie di controversie, escluse quelle in materia di danni da circolazione stradale (su richiesta dell'avvocatura), e ha stabilito che ne venga rivista la disciplina al fine di giungere ad un netto contenimento dei costi per la mediazione e ad un maggior coinvolgimento della classe forense.

Queste le novità che troveranno applicazione decorsi 30 giorni dalla conversione in legge del decreto:

  • reintroduzione dell'obbligatorietà del tentativo per le materie previste dall'abrogato art. 5.1 del d.lgs. 28/2010 fatta eccezione per le controversie in  materia di danni da circolazione di veicoli e natanti, e ripristino delle norme dichiarate illegittimite in via consequenziale alla declaratoria di illegittimità del previgente art. 5.1; 
  • possibilità per il giudice di ordinare alle parti di effettuare un tentativo di mediazione presso un Organismo individuato tra quelli iscritti nel Registro del Ministero della Giustizia (quindi non si tratterà più di un semplice invito ad aderire subordinato all'accoglimento delle parti);
  • durata massima dell'intera procedura ridotta da 4 a 3 mesi;
  • previsione di un primo incontro preliminare, cd. di di programmazione, da convocare entro 30 giorni dal deposito della domanda, durante il quale il mediatore verifica con le parti le possibilita' di proseguire il tentativo di mediazione;
  • possibilità di omologare il verbale di accordo per ottenerne l'esecutività solo se sottoscritto anche dagli  avvocati che assistono le parti;
  • attribuzione di diritto della qualità di mediatore agli avvocati iscritti all'Ordine professionale
  • riduzione delle tariffe, secondo importi predefiniti sulla base del valore di lite, quando all'esito del primo incontro di programmazione il procedimento si conclude con un mancato accordo (l'importo massimo complessivo delle indennita' di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 60 euro, per liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro, per liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di valore sino a 50.000 euro; di 200 euro, per le liti di valore superiore)

Le previsioni sono contenute nell'art. 84 (Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) del Capo VIII (Misure in materia di mediazione civile e commerciale) del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69

 

 

Redazione: dott.ssa Giulia Poli, Responsabile Formazione-Comunicazione Curia Mercatorum