Giugno 2013
Pubblicato in Gazzetta
Ufficiale (n.144 del 21-6-2013 - Suppl. Ordinario n. 50) il decreto
legge approvato dal Governo il 15 giugno scorso, nel quale è
previsto, tra le misure urgenti predisposte per il rilancio
economico del Paese, il ritorno all'obbligatorietà della mediazione
civile e commerciale, quale leva fondamentale per far fronte alle
criticità in cui versa il sistema della giustizia
italiana
Forte delle numerose dichiarazioni di consenso al rilancio ed
alla promozione della mediazione susseguitesi nei mesi successivi
alla pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 272 del 24
ottobre 2012) che ha cancellato l'obbligo di tentare la
mediazione prima dell'azione giudiziale previsto dal d.lgs.
28/2010, il Governo, con sorpresa dei più, ha inserito tra le
misure urgenti di rilancio economico del Paese, varate con il cd.
"Decreto Fare" di metà giugno, il ripristino dell'obbligatorietà
della mediazione civile e commerciale per numerose tipologie di
controversie, escluse quelle in materia di danni da circolazione
stradale (su richiesta dell'avvocatura), e ha stabilito che ne
venga rivista la disciplina al fine di giungere ad un netto
contenimento dei costi per la mediazione e ad un maggior
coinvolgimento della classe forense.
Queste le novità che troveranno applicazione decorsi 30 giorni dalla
conversione in legge del decreto:
- reintroduzione dell'obbligatorietà
del tentativo per le materie previste dall'abrogato art. 5.1 del
d.lgs. 28/2010 fatta eccezione per le controversie in materia
di danni da circolazione di veicoli e natanti, e ripristino delle
norme dichiarate illegittimite in via consequenziale alla
declaratoria di illegittimità del previgente art. 5.1;
- possibilità per il giudice di
ordinare alle parti di effettuare un tentativo di mediazione presso
un Organismo individuato tra quelli iscritti nel Registro del
Ministero della Giustizia (quindi non si tratterà più di un
semplice invito ad aderire subordinato all'accoglimento delle
parti);
- durata massima dell'intera procedura
ridotta da 4 a 3 mesi;
- previsione di un primo incontro
preliminare, cd. di di programmazione, da convocare entro 30 giorni
dal deposito della domanda, durante il quale il mediatore verifica
con le parti le possibilita' di proseguire il tentativo di
mediazione;
- possibilità di omologare il verbale
di accordo per ottenerne l'esecutività solo se sottoscritto anche
dagli avvocati che assistono le parti;
- attribuzione di diritto della qualità
di mediatore agli avvocati iscritti all'Ordine professionale
- riduzione delle tariffe, secondo
importi predefiniti sulla base del valore di lite, quando all'esito
del primo incontro di programmazione il procedimento si conclude
con un mancato accordo (l'importo massimo complessivo delle
indennita' di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle
spese di avvio del procedimento, è di 60 euro, per liti di valore
sino a 1.000 euro; di 100 euro, per liti di valore sino a 10.000
euro; di 180 euro, per le liti di valore sino a 50.000 euro; di 200
euro, per le liti di valore superiore)
Le previsioni sono contenute nell'art. 84 (Modifiche al decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28) del
Capo VIII (Misure in materia di mediazione civile e commerciale)
del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69
Redazione: dott.ssa
Giulia Poli, Responsabile Formazione-Comunicazione Curia
Mercatorum