Febbraio 2014
E' stata data evidenza, in
questi giorni, alla notizia relativa all'accoglimento da parte del
Consiglio di Stato (ord. n. 607/14 dell'11/02/2014) del
ricorso promosso dall'OUA (Organismo Unitario Avvocatura Italiana)
contro il provvedimento con cui il TAR Lazio, il 10 dicembre
scorso, aveva respinto la richiesta di sospensiva del d.m.
180/2010 proposta dall'OUA subito dopo l'entrata in vigore, a
finire della scorsa estate, delle nuove disposizioni sulla
mediazione introdotte dal decreto del Fare.
Per quanto evidente ad una semplice
lettura dell'ordinanza in questione, è doveroso precisare che il
Consiglio di Stato ha bensì accolto il ricorso in appello promosso
dall'OUA ma non ha affatto concesso o avallato la richiesta, dallo
stesso sostenuta, di sospensiva cautelare del dm 180/2010. Il
provvedimento del Consiglio di Stato, si evidenzia, ha unicamente
disposto che "considerato che le questioni sottoposte appaiono
meritevoli di un vaglio nel merito, dovendosi in tali limiti
accogliere l'appello" l'ordinanza venga trasmessa al Tar
"per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi
dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm."
La precisazione è quanto mai
necessaria considerato che in alcuni articoli apparsi sui
quotidiani e sul web si è lasciato intendere che il provvedimento
del Consiglio abbia in qualche modo determinato la sospensione
dell'applicazione del dm 180/2010: nessuna sospensiva è stata
disposta e la disciplina in questione è pienamente operativa
(compresa la condizione di procedibilità della mediazione).
Per un ulteriore utile
approfondimento si suggerisce la lettura dell'articolo dell'avv. Fabio Valerini, sintentico
ed esauriente, pubblicato sul quotidiano di informazione giuridica
"Diritto e Giustizia".
Redazione: dott.ssa Giulia Poli, Responsabile
Formazione-Comunicazione Curia Mercatorum