Maggio 2019
(13/5/2019) Con provvedimento del Ministero
della Giustizia del 13/5/2019, è costituita a Rovigo una nuova sede
operativa di Curia Mercatorum. Gli uffici sono posti presso la sede
di Rovigo della Camera di Commercio di Venezia Rovigo, in Piazza G.
Garibaldi n. 6
LE CONTROVERSIE CIVILI E
COMMERCIALI, CURIA MERCATORUM E LE CAMERE DI
COMMERCIO
Nell'ambito delle attività di regolazione del mercato, le Camere
di Commercio organizzano i servizi di mediazione e arbitrato, che
consentono ai cittadini e alle imprese di risolvere le controversie
in materia civile o commerciale in modo più semplice, rapido ed
economico rispetto al ricorso davanti al giudice (cd. "procedure
ADR", dall'inglese Alternative Dispute Resolution, ossia metodi di
risoluzione dei conflitti "alternativi" al processo giudiziale
ordinario).
Le Camere di Commercio di Treviso-Belluno e di Venezia
Rovigo offrono i servizi di mediazione e arbitrato tramite
l'associazione Curia Mercatorum, operante su Treviso dal
1995 ed oggi attiva con propri uffici presso le sedi camerali di
Venezia, Rovigo, Treviso e Belluno.
Curia Mercatorum è iscritta al n. 23 del Registro ministeriale
degli Organismi abilitati a gestire procedure di mediazione ai
sensi del D.Lgs. 28/2010.
LE PROCEDURE A.D.R. DI CURIA
MERCATORUM: MEDIAZIONE E ARBITRATO
Nell'ambito di un conflitto tra due o più soggetti, le procedure
ADR prevedono l'intervento di un terzo, neutrale e imparziale,
avente il compito di aiutare i litiganti a trovare una soluzione in
via amichevole (mediazione) oppure di risolvere la lite con una
propria decisione (arbitrato).
Si svolgono con procedimenti meno formali e più snelli del
processo giudiziale, e con tariffe moderate, consentendo un
complessivo risparmio di tempo e di costi. Nella Mediazione, il
professionista super partes è un esperto in tecniche di
negoziazione e comunicazione (mediatore), che assiste i soggetti
nella ricerca di un accordo di reciproca soddisfazione, quindi
senza imporre una propria decisione a soluzione della
controversia.
Nei casi previsti dalla legge, l'accordo conciliativo può valere
come titolo esecutivo.
Il servizio può essere richiesto, da chi ne ha interesse, per
libera scelta, per dovere di legge, oppure per volontà del
giudice.
Nell'Arbitrato, invece, i soggetti in lite affidano ad uno o più
professionisti neutrali (arbitri) il compito di comporre la
controversia con una decisione (il lodo) il cui contenuto ha valore
esecutivo al pari di una sentenza giudiziale.