Nuova sede operativa a Rovigo

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Maggio 2019

(13/5/2019) Con provvedimento del Ministero della Giustizia del 13/5/2019, è costituita a Rovigo una nuova sede operativa di Curia Mercatorum. Gli uffici sono posti presso la sede di Rovigo della Camera di Commercio di Venezia Rovigo, in Piazza G. Garibaldi n. 6

LE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI,  CURIA MERCATORUM E LE CAMERE DI COMMERCIO

Nell'ambito delle attività di regolazione del mercato, le Camere di Commercio organizzano i servizi di mediazione e arbitrato, che consentono ai cittadini e alle imprese di risolvere le controversie in materia civile o commerciale in modo più semplice, rapido ed economico rispetto al ricorso davanti al giudice (cd. "procedure ADR", dall'inglese Alternative Dispute Resolution, ossia metodi di risoluzione dei conflitti "alternativi" al processo giudiziale ordinario).
Le Camere di Commercio di Treviso-Belluno e di Venezia Rovigo offrono i servizi di mediazione e arbitrato tramite l'associazione Curia Mercatorum, operante su Treviso dal 1995 ed oggi attiva con propri uffici presso le sedi camerali di Venezia, Rovigo, Treviso e Belluno.

Curia Mercatorum è iscritta al n. 23 del Registro ministeriale degli Organismi abilitati a gestire procedure di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010.

LE PROCEDURE A.D.R. DI CURIA MERCATORUM: MEDIAZIONE E ARBITRATO

Nell'ambito di un conflitto tra due o più soggetti, le procedure ADR prevedono l'intervento di un terzo, neutrale e imparziale, avente il compito di aiutare i litiganti a trovare una soluzione in via amichevole (mediazione) oppure di risolvere la lite con una propria decisione (arbitrato).

Si svolgono con procedimenti meno formali e più snelli del processo giudiziale, e con tariffe moderate, consentendo un complessivo risparmio di tempo e di costi. Nella Mediazione, il professionista super partes è un esperto in tecniche di negoziazione e comunicazione (mediatore), che assiste i soggetti nella ricerca di un accordo di reciproca soddisfazione, quindi senza imporre una propria decisione a soluzione della controversia.

Nei casi previsti dalla legge, l'accordo conciliativo può valere come titolo esecutivo.
Il servizio può essere richiesto, da chi ne ha interesse, per libera scelta, per dovere di legge, oppure per volontà del giudice.

Nell'Arbitrato, invece, i soggetti in lite affidano ad uno o più professionisti neutrali (arbitri) il compito di comporre la controversia con una decisione (il lodo) il cui contenuto ha valore esecutivo al pari di una sentenza giudiziale.