::. Home > Pubblicazioni - Iniziative > Archivio notizie > Riforma Cartabia e mediazione: modifiche al D.Lgs. 28/2010
Riforma Cartabia e mediazione: modifiche al D.Lgs. 28/2010

 GU Dlgs 28-2010

 

Giugno 2023

RIFORMA MEDIAZIONE: IN VIGORE DAL 30 GIUGNO TUTTE LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA RIFORMA CARTABIA

(30/06/2023) Con l'entrata in vigore delle modifiche al d.lgs. 28/2010 introdotte dalla riforma Cartabia, a decorrere dal 30 giugno entrano in gioco importanti novità riguardanti l'istituto della mediazione civile e commerciale.
Anche se per diverse previsioni l'applicazione effettiva dipende dai decreti attuativi non ancora emanati, si evidenziano intanto le principali innovazioni:

♦  OBBLIGATORIETA' DELLA MEDIAZIONE IN ALTRE OTTO MATERIE: il tentativo di mediazione diventa condizione di procedibilità anche per le controversie in materia di contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura

♦  ADDIO ALLA FASE PRELIMINARE MERAMENTE INFORMATIVA: già dal primo incontro si entra in mediazione a tutti gli effetti, il che avrà un costo che tuttavia al momento non è individuabile mancando la regolamentazione di attuazione

  TARIFFE: le nuove tariffe saranno stabilite dai decreti attuativi ancora mancanti, pertanto, provvisoriamente, Curia Mercatorum applicherà quelle previgenti riservandosi di adeguarle chiedendone l'eventuale integrazione nel momento in cui verrà emanata la disciplina regolamentare

  REGOLAMENTO: il Regolamento dell'Organismo dovrà essere adeguato alle nuove previsioni sia legislative sia di attuazione,  pertanto anche in questo caso, Curia Mercatorum applicherà,  provvisoriamente e in quanto compatibile, l'ultimo Regolamento vigente, nell'attesa dei provvedimenti governativi

♦  INCENTIVI FISCALI: il d.lgs. 28/2010 riformato prevede nuovi e più cospicui incentivi fiscali, la cui concreta applicabilità dipende ancora una volta dalla emanazione della disciplina di attuazione

 MEDIAZIONE IN MATERIA CONDOMINIALE: l'amministratore condominiale potrà avviare una mediazione o aderirvi senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale