AVVISO:
In virtù della Convenzione stipulata tra Curia
Mercatorum e Camera Arbitrale di Milano (CAM), a decorrere dal
1° gennaio 2023, il servizio di arbitrato offerto da Curia sarà
amministrato secondo il Regolamento di
CAM e il relativo
Tariffario (Leggi di
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Sulla base di quanto previsto dalla convenzione, pertanto:
- i procedimenti pendenti alla stessa data
continueranno ad essere amministrati, fino a conclusione, secondo
il Regolamento di Curia (e le rispettive tariffe);
- i procedimenti (basati su clausole arbitrali
facenti riferimento a Curia Mercatorum e/o alle Camere ad essa
associate) introdotti con il deposito di una domanda di
arbitrato dall'1/1/2023, saranno gestiti secondo il Regolamento della Camera arbitrale di Milano
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OPERATIVE
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L'arbitrato è una procedura alternativa alla
giustizia ordinaria per mezzo della quale due o più parti
convengono volontariamente di rimettere la soluzione di una
controversia, attuale o futura, alla decisione di uno o più
soggetti privati investiti della funzione di arbitri.
L'istituto arbitrale si fonda, quindi, sulla libera
volontà delle parti di derogare alla giurisdizione ordinaria
per demandare la decisione di una lite al giudizio di un soggetto
privato anziché ad un giudice dello Stato.
L'arbitro è un soggetto terzo cui le parti
conferiscono il potere di risolvere la questione sottoposta alla
sua valutazione: la decisione dell'arbitro, denominata
lodo, può produrre gli stessi effetti di una
sentenza emanata dall'autorità giudiziaria (arbitrato cd.
rituale) oppure gli effetti di un negozio
giuridico (arbitrato cd. irrituale).
Diversamente dal processo civile ordinario, in cui la procedura
è disciplinata dalla legge ed il giudice dev'essere individuato
sulla base delle norme di giurisdizione, nell'arbitrato spetta alle
stesse parti indicare le regole per lo svolgimento del procedimento
di arbitrato e per la nomina del Tribunale arbitrale.
Tali regole vengono stabilite con un apposito patto detto
convenzione di arbitrato, ossia l'accordo
(scritto) con il quale le parti si obbligano a sottoporre ad
arbitrato tutte o talune controversie insorte o che dovessero
insorgere in relazione ad un determinato rapporto tra le stesse
instaurato.
Si definisce compromesso la convenzione contenuta in un
atto negoziale con il quale le parti manifestano la volontà di
deferire al giudizio di un arbitro la decisione di una lite già
insorta; si definisce, invece, clausola
compromissoria la convenzione di arbitrato inserita in un
contratto, o in un atto separato e successivo, o in uno statuto,
con cui i contraenti si impegnano a rinunciare alla giurisdizione
del giudice statale ed affidano alla decisione di uno o più arbitri
le controversie che in futuro dovessero insorgere da quel
rapporto contrattuale.
Nella convezione di arbitrato le parti dovranno indicare anche
le regole secondo cui dorà svolgersi il procedimento di arbitrato:
si parla di arbitrato ad hoc quando tali
regole sono liberamente determinate dalle parti, e di
arbitrato amministrato quando, invece, le parti si
affidano, per la gestione del procedimento, ad una istituzione
arbitrale già esistente rinviando al rispettivo Regolamento per
l'organizzazione e la gestione del servizio.
I vantaggi dell'arbitrato in
generale...
Il ricorso alla decisione di un arbitro anziché a quella di un
giudice offre un indubbio vantaggio, ossia il minor tempo di attesa
per giungere alla soluzione della lite: il procedimento arbitrale è
decisamente più celere del processo giudiziale
ordinario (quanto meno in Italia).
Inoltre le parti possono esercitare un proprio controllo sulla
individuazione degli arbitri (ad esempio possono stabilire, nella
convenzione d'arbitrato, quanti saranno gli arbitri, quali
professionalità dovranno possedere, ...), possono scegliere se gli
arbitri dovranno decidere in base alle norme dell'ordinamento
giuridico italiano (arbitrato di diritto) oppure dovranno rifarsi
ai principi dell'equità (arbitrato di equità).
A seconda delle esigenze specifiche delle parti, inoltre, queste
possono altresì indicare la sede in cui si terrà la procedura,
l'ordinamento giuridico cui gli arbitri dovranno fare riferimento,
la lingua in cui dovrà svolgersi la procedura, ecc.
...e dell'arbitrato
amministrato in particolare
Nel caso dell'arbitrato amministrato un vantaggio ulteriore è
rappresentato dai costi
contenuti, certi e predeterminati
nel loro ammontare sulla base del Tariffario predisposto
dall'organismo arbitrale.
Altro vantaggio da non sottovalutare è, poi, la garanzia di
certezza e continuità del procedimento arbitrale che offre
l'affidamento dell'organizzazione del procedimento ad
un'istituzione arbitrale, così evitando disfunzioni che potrebbero
riverberarsi sulla validità del lodo.
In generale, poi, l'arbitrato amministrato si caratterizza per
speditezza e semplicità della procedura e delle
regole che la guidano.
L'arbitrato amministrato secondo il
Regolamento di Camera Arbitrale di Milano
In forza della Convenzione stipulata tra Curia
Mercatorum e Camera Arbitrale di Milano (CAM), a decorrere dal 1° gennaio 2023
il servizio di arbitrato offerto da Curia sarà amministrato
secondo il Regolamento di CAM e il relativo
Tariffario.
I procedimenti - basati su clausole arbitrali
facenti riferimento a Curia Mercatorum e/o alle Camere ad essa
associate - introdotti con il deposito di una domanda di
arbitrato dall'1/1/2023, saranno gestiti, sulla base
della convenzione e di quanto previsto dall'art. 832 c.p.c., dalla
Camera arbitrale di Milano, presso la quale devono essere depositati
tutti gli atti secondo le istruzioni disponibili sul sito della
stessa (Camera Arbitrale di Milano - Avviare un
arbitrato)
La convenzione riguarda solo i procedimenti
arbitrali per cui, nei casi in cui la clausola
compromissoria che rimanda a Curia Mercatorum preveda lo
svolgimento del tentativo di conciliazione prima dell'attivazione
della procedura arbitrale (cd. clausola multi-step), la procedura
di mediazione sarà gestita direttamente da Curia secondo il proprio
Regolamento vigente
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OPERATIVE
L'arbitrato amministrato secondo il
Regolamento di Curia Mercatorum (v. nota a
inizio pagina)
Curia Mercatorum offre un servizio di arbitrato che amministra
secondo le disposizione del proprio Regolamento di
Mediazione/Arbitrato.
Il Regolamento disciplina il procedimento e gli altri elementi
dell'arbitrato, compresi i costi. L'istituzione si incarica dello
svolgimento della procedura presso la propria struttura presidiando
la nomina degli arbitri, le modalità di comunicazione tra le parti,
i termini della procedura, l'invio dei documenti alle parti ed agli
arbitri, la deliberazione del lodo e la determinazione delle
spese.
Il Regolamento di Curia Mercatorum prevede due tipologie di
arbitrato: rapido e ordinario.
Le differenze sostanziali riguardano:
- i tempi per la decisione dell'arbitro,
dimezzati nell'arbitrato rapido;
- la composizione del Tribunale arbitrale,
necessariamente monocratico nell'arbitrato rapido,
- i costi, predeterminati secondo un Tariffario
distinto per le due diverse procedure (normalmente più contenuti
nell'arbitrato rapido, anche se questo aspetto può dipendere dal
valore di lite e dalle scelte effettuate dalle parti con riguardo
alla composizione del tribunale arbitrale).
- le regole decisionali seguite dall'arbitro, che
decide secondo equità nell'arbitrato rapido, e secondo diritto
nell'arbitrato ordinario (le parti possono però derogare anche a
questa previsione regolamentare).
L'arbitrato rapido si applica alle controversie il cui valore di
lite non superi i 150.000 Euro; le parti possono
però derogare a questa previsione regolamentare concordando (per
iscritto) che, seppur di valore superiore, la controversia venga
risolta con arbitrato rapido. Così come possono anche stabilire
che, seppur di valore inferiore al detto limite, la procedura debba
svolgersi secondo la fattispecie ordinaria.
Da ultimo si evidenzia che, se le parti non dispongono
diversamente, l'arbitrato di Curia Mercatorum è
rituale.
(Ultimo aggiornamento
2023/02/10)