Arbitrato

AVVISO: In virtù della Convenzione stipulata tra Curia Mercatorum e Camera Arbitrale di Milano (CAM), a decorrere dal 1° gennaio 2023, il servizio di arbitrato offerto da Curia sarà amministrato secondo il Regolamento di CAM e il relativo Tariffario  (Leggi di più)

Sulla base di quanto previsto dalla convenzione, pertanto:

  • i procedimenti pendenti alla stessa data continueranno ad essere amministrati, fino a conclusione, secondo il Regolamento di Curia (e le rispettive tariffe);
  • i procedimenti (basati su clausole arbitrali facenti riferimento a Curia Mercatorum e/o alle Camere ad essa associate) introdotti con il deposito di una domanda di arbitrato dall'1/1/2023, saranno gestiti secondo il Regolamento della Camera arbitrale di Milano

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L'arbitrato è una procedura alternativa alla giustizia ordinaria per mezzo della quale due o più parti convengono volontariamente di rimettere la soluzione di una controversia, attuale o futura, alla decisione di uno o più soggetti privati investiti della funzione di arbitri.
L'istituto arbitrale si fonda, quindi, sulla libera volontà delle parti di derogare alla giurisdizione ordinaria per demandare la decisione di una lite al giudizio di un soggetto privato anziché ad un giudice dello Stato.

L'arbitro è un soggetto terzo cui le parti conferiscono il potere di risolvere la questione sottoposta alla sua valutazione: la decisione dell'arbitro, denominata lodo, può produrre gli stessi effetti di una sentenza emanata dall'autorità giudiziaria (arbitrato cd. rituale) oppure gli effetti di un negozio giuridico (arbitrato cd. irrituale).

Diversamente dal processo civile ordinario, in cui la procedura è disciplinata dalla legge ed il giudice dev'essere individuato sulla base delle norme di giurisdizione, nell'arbitrato spetta alle stesse parti indicare le regole per lo svolgimento del procedimento di arbitrato e per la nomina del Tribunale arbitrale.
Tali regole vengono stabilite con un apposito patto detto convenzione di arbitrato, ossia l'accordo (scritto) con il quale le parti si obbligano a sottoporre ad arbitrato tutte o talune controversie insorte o che dovessero insorgere in relazione ad un determinato rapporto tra le stesse instaurato.
Si definisce compromesso la convenzione contenuta in un atto negoziale con il quale le parti manifestano la volontà di deferire al giudizio di un arbitro la decisione di una lite già insorta; si definisce, invece, clausola compromissoria la convenzione di arbitrato inserita in un contratto, o in un atto separato e successivo, o in uno statuto, con cui i contraenti si impegnano a rinunciare alla giurisdizione del giudice statale ed affidano alla decisione di uno o più arbitri le controversie che in futuro dovessero insorgere da quel rapporto contrattuale.

Nella convezione di arbitrato le parti dovranno indicare anche le regole secondo cui dorà svolgersi il procedimento di arbitrato: si parla di arbitrato ad hoc quando tali regole sono liberamente determinate dalle parti, e di arbitrato amministrato quando, invece, le parti si affidano, per la gestione del procedimento, ad una istituzione arbitrale già esistente rinviando al rispettivo Regolamento per l'organizzazione e la gestione del servizio.

I vantaggi dell'arbitrato in generale...

Il ricorso alla decisione di un arbitro anziché a quella di un giudice offre un indubbio vantaggio, ossia il minor tempo di attesa per giungere alla soluzione della lite: il procedimento arbitrale è decisamente più celere del processo giudiziale ordinario (quanto meno in Italia).

Inoltre le parti possono esercitare un proprio controllo sulla individuazione degli arbitri (ad esempio possono stabilire, nella convenzione d'arbitrato, quanti saranno gli arbitri, quali professionalità dovranno possedere, ...), possono scegliere se gli arbitri dovranno decidere in base alle norme dell'ordinamento giuridico italiano (arbitrato di diritto) oppure dovranno rifarsi ai principi dell'equità (arbitrato di equità).

A seconda delle esigenze specifiche delle parti, inoltre, queste possono altresì indicare la sede in cui si terrà la procedura, l'ordinamento giuridico cui gli arbitri dovranno fare riferimento, la lingua in cui dovrà svolgersi la procedura, ecc.

...e dell'arbitrato amministrato in particolare

Nel caso dell'arbitrato amministrato un vantaggio ulteriore è rappresentato dai costi contenuti, certi e predeterminati nel loro ammontare sulla base del Tariffario predisposto dall'organismo arbitrale.

Altro vantaggio da non sottovalutare è, poi, la garanzia di certezza e continuità del procedimento arbitrale che offre l'affidamento dell'organizzazione del procedimento ad un'istituzione arbitrale, così evitando disfunzioni che potrebbero riverberarsi sulla validità del lodo.

In generale, poi, l'arbitrato amministrato si caratterizza per speditezza e semplicità della procedura e delle regole che la guidano.

 

L'arbitrato amministrato secondo il Regolamento di Camera Arbitrale di Milano

In forza della Convenzione stipulata tra Curia Mercatorum e Camera Arbitrale di Milano (CAM), a decorrere dal 1° gennaio 2023 il servizio di arbitrato offerto da Curia sarà amministrato secondo il Regolamento di CAM e il relativo Tariffario.

I procedimenti - basati su clausole arbitrali facenti riferimento a Curia Mercatorum e/o alle Camere ad essa associate - introdotti con il deposito di una domanda di arbitrato dall'1/1/2023, saranno gestiti, sulla base della convenzione e di quanto previsto dall'art. 832 c.p.c., dalla Camera arbitrale di Milano, presso la quale devono essere depositati tutti gli atti secondo le istruzioni disponibili sul sito della stessa (Camera Arbitrale di Milano - Avviare un arbitrato)

La convenzione riguarda solo i procedimenti arbitrali per cui, nei casi in cui la clausola compromissoria che rimanda a Curia Mercatorum preveda lo svolgimento del tentativo di conciliazione prima dell'attivazione della procedura arbitrale (cd. clausola multi-step), la procedura di mediazione sarà gestita direttamente da Curia secondo il proprio Regolamento vigente

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L'arbitrato amministrato secondo il Regolamento di Curia Mercatorum (v. nota a inizio pagina)

Curia Mercatorum offre un servizio di arbitrato che amministra secondo le disposizione del proprio Regolamento di Mediazione/Arbitrato.

Il Regolamento disciplina il procedimento e gli altri elementi dell'arbitrato, compresi i costi. L'istituzione si incarica dello svolgimento della procedura presso la propria struttura presidiando la nomina degli arbitri, le modalità di comunicazione tra le parti, i termini della procedura, l'invio dei documenti alle parti ed agli arbitri, la deliberazione del lodo e la determinazione delle spese.

Il Regolamento di Curia Mercatorum prevede due tipologie di arbitrato: rapido e ordinario.

Le differenze sostanziali riguardano:
- i tempi per la decisione dell'arbitro, dimezzati nell'arbitrato rapido;
- la composizione del Tribunale arbitrale, necessariamente monocratico nell'arbitrato rapido,
- i costi, predeterminati secondo un Tariffario distinto per le due diverse procedure (normalmente più contenuti nell'arbitrato rapido, anche se questo aspetto può dipendere dal valore di lite e dalle scelte effettuate dalle parti con riguardo alla composizione del tribunale arbitrale).
- le regole decisionali seguite dall'arbitro, che decide secondo equità nell'arbitrato rapido, e secondo diritto nell'arbitrato ordinario (le parti possono però derogare anche a questa previsione regolamentare).

L'arbitrato rapido si applica alle controversie il cui valore di lite non superi i 150.000 Euro; le parti possono però derogare a questa previsione regolamentare concordando (per iscritto) che, seppur di valore superiore, la controversia venga risolta con arbitrato rapido. Così come possono anche stabilire che, seppur di valore inferiore al detto limite, la procedura debba svolgersi secondo la fattispecie ordinaria.

Da ultimo si evidenzia che, se le parti non dispongono diversamente, l'arbitrato di Curia Mercatorum è rituale.

 

  (Ultimo aggiornamento 2023/02/10)