Giugno 2015
NOTE ESPLICATIVE SULLE
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione riunitosi il 15
aprile 2015, ha approvato il nuovo Regolamento di mediazione di Curia Mercatorum
recependo le modifiche introdotte dall'Unione Nazionale delle
Camere di Commercio al Regolamento Uniforme degli Organismi del
sistema camerale. L'aggiornamento del Regolamento ha inteso
modificare alcune previsioni inerenti alla procedura, onde
migliorarne e semplificarne lo svolgimento tenendo conto di quanto
stabilito dal Ministero della Giustizia con il Decreto Ministeriale
n. 139 del 2014.
Il nuovo Regolamento di Curia è operativo dal 1° giugno
2015
Tenendo conto di quanto stabilito dal Ministero della Giustizia
con il Decreto Ministeriale n. 139 del 2014 si è ritenuto opportuno
aggiornare il regolamento di mediazione Unioncamere ai fini
dell'adeguamento della procedura e per migliorare e semplificare
alcune fasi della stessa.
In particolare sono state apportate al testo le seguenti
modifiche:
- all'articolo 2 è stato confermato il riferimento all'ambito di
applicazione che riguarda la composizione delle controversie civili
e commerciali, vertenti sui diritti disponibili. Si è ritenuto
infatti opportuno eliminare il riferimento esplicito alle liti tra
imprese e tra imprese e consumatori, che comunque resta confermato
quale ambito di riferimento per gli organismi delle CCIAA, ciò
nell'eventualità che l'organismo camerale decida di dotarsi di un
Regolamento ad hoc per la composizione di queste controversie ai
sensi della legge 580 del 1993;
- all'articolo 3 sono stati individuati in modo più dettagliato
gli adempimenti della Segreteria ai fini della completezza della
domanda e dell'attivazione della procedura ed è stato previsto il
coinvolgimento del Responsabile dell'Organismo nelle dichiarazioni
di chiusura dei procedimenti al fine di garantire che l'adempimento
possa essere adeguatamente realizzato ed inoltre costantemente
monitorato. Ciò non esclude che il Responsabile dell'Organismo
possa delegare eventualmente alla Segreteria gli adempimenti di cui
al comma 5 dell'articolo 3;
- all'articolo 4 sono stati semplificati alcuni passaggi e sono
state effettuate delle precisazioni tenendo conto delle previsioni
normative come quella relativa alla non onerosità dell'intervento
del co-mediatore;
- all'articolo 6 sono stati definiti in modo più esplicito i casi
in cui può essere attivata la domanda di mediazione, è stata
ribadita la necessità del deposito di una domanda
completa chiarendo meglio quali sono i dati che è
necessario inserire nella domanda al momento del deposito. Mentre è
stata spostata all'Allegato A, che disciplina le Indennità del
servizio di mediazione, la parte relativa alla determinazione del
valore di riferimento nel caso di domande con valore indeterminato,
indeterminabile e con divergenza tra le parti sulla stima;
- all'articolo 7 sono stati disciplinati i rinvii (comma
2), che nella prassi già vengono applicati e si precisa che sarà
possibile concederli solo in presenza di eccezionali e comprovati
motivi, ed è stata prevista la necessità, in ogni
caso, della redazione di un verbale alla conclusione dei primo
incontro informativo per la verbalizzazione dell'esito
dell'incontro sia nel caso in cui le parti decidano di proseguire
che nel caso in cui l'esito dell'incontro sia negativo.
Vengono, inoltre, richiamate le norme sul pagamento delle spese di
avvio così come stabilito dal decreto ministeriale n. 139 del 2014.
E' stata reinserita in tale articolo la previsione relativa alla
possibilità di avvalersi delle strutture, del personale, dei
mediatori di altri Organismi, con i quali l'Organismo abbia
concluso specifici accordi, così come previsto dall'art. 7 del d.m.
180 del 2010 e s.m.i.;
- all'articolo 8 sono stati effettuati degli interventi minimi,
soprattutto di carattere terminologico ed è stato aggiunto tra i
verbali del mediatore anche quello di mancata partecipazione
all'incontro di conciliazione, che nella versione precedente non
era menzionato, ciò anche in relazione a quanto previsto al comma
5, dell'articolo 8;
- all'articolo 9 è stata esplicitata l'impossibilità di
verbalizzare o registrare anche le eventuali motivazioni che
emergono nel corso dell'incontro. Questa previsione è
stata inserita per rafforzare il principio della riservatezza che
rappresenta uno degli aspetti fondamentali della mediazione civile
e commerciale;
- il contenuto dell'articolo 10 sul tirocinio assistito è stato
trasferito nell'Allegato F al Regolamento, ed è stata lasciata a
ciascun Organismo camerale la decisione sul numero massimo di
tirocinanti da coinvolgere, al fine di lasciarne aperta la
determinazione in base ai mediatori iscritti ed alla quantità di
mediazioni gestite. Si ricorda che sul tirocinio assistito è
intervenuto il decreto ministeriale n. 139 del 2014 introducendo la
possibilità di sanare i tirocini entro Settembre 2015.
Redazione: dott.ssa Giulia
Poli, Responsabile Formazione-Comunicazione Curia
Mercatorum