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Nuovo Regolamento di mediazione in vigore dall'1/6/2015

Unioncamere Manifesto ConciliazioneGiugno 2015

NOTE ESPLICATIVE SULLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione  riunitosi il 15 aprile 2015, ha approvato il nuovo Regolamento di mediazione di Curia Mercatorum recependo le modifiche introdotte dall'Unione Nazionale delle Camere di Commercio al Regolamento Uniforme degli Organismi del sistema camerale. L'aggiornamento del Regolamento ha inteso modificare alcune previsioni inerenti alla procedura, onde migliorarne e semplificarne lo svolgimento tenendo conto di quanto stabilito dal Ministero della Giustizia con il Decreto Ministeriale n. 139 del 2014.

Il nuovo Regolamento di Curia è operativo dal 1° giugno 2015

 

 

Tenendo conto di quanto stabilito dal Ministero della Giustizia con il Decreto Ministeriale n. 139 del 2014 si è ritenuto opportuno aggiornare il regolamento di mediazione Unioncamere ai fini dell'adeguamento della procedura e per migliorare e semplificare alcune fasi della stessa.
In particolare sono state apportate al testo le seguenti modifiche:
- all'articolo 2 è stato confermato il riferimento all'ambito di applicazione che riguarda la composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti sui diritti disponibili. Si è ritenuto infatti opportuno eliminare il riferimento esplicito alle liti tra imprese e tra imprese e consumatori, che comunque resta confermato quale ambito di riferimento per gli organismi delle CCIAA, ciò nell'eventualità che l'organismo camerale decida di dotarsi di un Regolamento ad hoc per la composizione di queste controversie ai sensi della legge 580 del 1993;
- all'articolo 3 sono stati individuati in modo più dettagliato gli adempimenti della Segreteria ai fini della completezza della domanda e dell'attivazione della procedura ed è stato previsto il coinvolgimento del Responsabile dell'Organismo nelle dichiarazioni di chiusura dei procedimenti al fine di garantire che l'adempimento possa essere adeguatamente realizzato ed inoltre costantemente monitorato. Ciò non esclude che il Responsabile dell'Organismo possa delegare eventualmente alla Segreteria gli adempimenti di cui al comma 5 dell'articolo 3;
- all'articolo 4 sono stati semplificati alcuni passaggi e sono state effettuate delle precisazioni tenendo conto delle previsioni normative come quella relativa alla non onerosità dell'intervento del co-mediatore;
- all'articolo 6 sono stati definiti in modo più esplicito i casi in cui può essere attivata la domanda di mediazione, è stata ribadita la necessità del deposito di una domanda completa chiarendo meglio quali sono i dati che è necessario inserire nella domanda al momento del deposito. Mentre è stata spostata all'Allegato A, che disciplina le Indennità del servizio di mediazione, la parte relativa alla determinazione del valore di riferimento nel caso di domande con valore indeterminato, indeterminabile e con divergenza tra le parti sulla stima;
- all'articolo 7 sono stati disciplinati i rinvii (comma 2), che nella prassi già vengono applicati e si precisa che sarà possibile concederli solo in presenza di eccezionali e comprovati motivi, ed è stata prevista la necessità, in ogni caso, della redazione di un verbale alla conclusione dei primo incontro informativo per la verbalizzazione dell'esito dell'incontro sia nel caso in cui le parti decidano di proseguire che nel caso in cui l'esito dell'incontro sia negativo. Vengono, inoltre, richiamate le norme sul pagamento delle spese di avvio così come stabilito dal decreto ministeriale n. 139 del 2014. E' stata reinserita in tale articolo la previsione relativa alla possibilità di avvalersi delle strutture, del personale, dei mediatori di altri Organismi, con i quali l'Organismo abbia concluso specifici accordi, così come previsto dall'art. 7 del d.m. 180 del 2010 e s.m.i.;
- all'articolo 8 sono stati effettuati degli interventi minimi, soprattutto di carattere terminologico ed è stato aggiunto tra i verbali del mediatore anche quello di mancata partecipazione all'incontro di conciliazione, che nella versione precedente non era menzionato, ciò anche in relazione a quanto previsto al comma 5, dell'articolo 8;
- all'articolo 9 è stata esplicitata l'impossibilità di verbalizzare o registrare anche le eventuali motivazioni che emergono nel corso dell'incontro. Questa previsione è stata inserita per rafforzare il principio della riservatezza che rappresenta uno degli aspetti fondamentali della mediazione civile e commerciale;
- il contenuto dell'articolo 10 sul tirocinio assistito è stato trasferito nell'Allegato F al Regolamento, ed è stata lasciata a ciascun Organismo camerale la decisione sul numero massimo di tirocinanti da coinvolgere, al fine di lasciarne aperta la determinazione in base ai mediatori iscritti ed alla quantità di mediazioni gestite. Si ricorda che sul tirocinio assistito è intervenuto il decreto ministeriale n. 139 del 2014 introducendo la possibilità di sanare i tirocini entro Settembre 2015.

 

Redazione: dott.ssa Giulia Poli, Responsabile Formazione-Comunicazione Curia Mercatorum