La mediazione può essere attivata
sia per libera iniziativa dell'istante, sia in adempimento di una
clausola contrattuale sottoscritta o, ancora, in ottemperanza ad
una prescrizione di legge.
In particolare, inserendo una
clausola di mediazione in un contratto o in un atto costitutivo (o
nello statuto) societario, i contraenti si impegnano ad esperire
questo tentativo di risoluzione amichevole della eventuale futura
controversia evitando, in caso di esito positivo dell'incontro,
tutti gli oneri, economici e non, che comporta notoriamente il
ricorso al giudice ordinario.
Clausola standard di mediazione
Curia Mercatorum
Per potersi avvalere del
servizio di mediazione di Curia Mercatorum, si suggerisce di
utilizzare la seguente clausola standard:
- nel contratto:
"Per tutte le controversie relative o
comunque collegate al presente contratto, le Parti si impegnano ad
esperire, preventivamente ad ogni azione giudiziale o arbitrale, un
tentativo di mediazione presso Curia Mercatorum, Centro di
Mediazione ed Arbitrato con sede legale in Treviso, che lo
amministrerà secondo il proprio Regolamento vigente."
- nell'atto costitutivo o nello
statuto societario:
"Per tutte le controversie tra soci, tra soci e società, nonché
quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e
sindaci, comunque relative al rapporto sociale, dovrà essere
esperito preventivamente ad ogni azione
giudiziale o arbitrale, un tentativo di mediazione presso Curia
Mercatorum, Centro di Mediazione ed Arbitrato con sede legale in
Treviso, che lo amministrerà secondo il proprio Regolamento
vigente."
Clausola standard di mediazione Curia Mercatorum