La mediazione può essere attivata
sia per libera iniziativa dell'istante (o di tutte le parti
coinvolte, nel caso di domanda congiunta), sia in adempimento di
una clausola contrattuale precedentemente sottoscritta o, ancora,
in ottemperanza ad una prescrizione di legge.
In particolare, inserendo una
clausola di mediazione in un contratto o in un atto costitutivo
(e/o nello statuto societario), i contraenti si impegnano ad
esperire questo tentativo di risoluzione amichevole della eventuale
futura controversia evitando, in caso di esito positivo, tutti gli
oneri, economici e non, che comporta notoriamente il ricorso al
giudice ordinario.
Di seguito si propongono le
clausole standard che possono essere inserite nei
contratti o, nel caso di controversie societarie, negli atti
costitutivi (e/o negli statuti societari) per potersi avvalere del
servizio di mediazione di Curia Mercatorum:

:: Clausola di mediazione per i
contratti
Per
tutte le controversie relative o comunque collegate al presente
contratto le Parti si impegnano ad esperire, preventivamente ad
ogni azione giudiziale o arbitrale, un tentativo di mediazione
presso Curia Mercatorum, Centro di Mediazione ed Arbitrato, che lo
amministrerà secondo il proprio Regolamento vigente.
::
Clausola di mediazione per atti costitutivi e/o statuti
societari
Tutte le
controversie tra soci, tra soci e società, nonché quelle promosse
da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci,
comunque relative al rapporto sociale, dovrà essere esperito,
preventivamente ad ogni azione giudiziale o arbitrale, un tentativo
di mediazione presso Curia Mercatorum, Centro di Mediazione ed
Arbitrato, che lo amministrerà secondo il proprio Regolamento
vigente.
Per le clausole "multistep" di mediazione/arbitrato, utili per
usufruire anche del servizio di arbitrato amministrato da Curia
Mercatorum, consultare la pagina Clausola
compromissoria
Standard clause
| Clause
standard
| Standard-Klausel 
(Ultimo aggiornamento 2013/07/13)