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Clausola di mediazione

La mediazione può essere attivata sia per libera iniziativa dell'istante, sia in adempimento di una clausola contrattuale sottoscritta o, ancora, in ottemperanza ad una prescrizione di legge.

In particolare, inserendo una clausola di mediazione in un contratto o in un atto costitutivo (o nello statuto) societario, i contraenti si impegnano ad esperire questo tentativo di risoluzione amichevole della eventuale futura controversia evitando, in caso di esito positivo dell'incontro, tutti gli oneri, economici e non, che comporta notoriamente il ricorso al giudice ordinario.

 

Clausola standard di mediazione Curia Mercatorum

Per potersi avvalere del servizio di mediazione di Curia Mercatorum, si suggerisce di utilizzare la seguente clausola standard:

- nel contratto:

"Per tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto, le Parti si impegnano ad esperire, preventivamente ad ogni azione giudiziale o arbitrale, un tentativo di mediazione presso Curia Mercatorum, Centro di Mediazione ed Arbitrato con sede legale in Treviso, che lo amministrerà secondo il proprio Regolamento vigente."

- nell'atto costitutivo o nello statuto societario:

"Per tutte le controversie tra soci, tra soci e società, nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, comunque relative al rapporto sociale, dovrà essere esperito preventivamente ad ogni azione giudiziale o arbitrale, un tentativo di mediazione presso Curia Mercatorum, Centro di Mediazione ed Arbitrato con sede legale in Treviso, che lo amministrerà secondo il proprio Regolamento vigente."

 

 

Clausola standard di mediazione Curia Mercatorum