Procedimento

Nel rispetto della vigente normativa (DLgs 28/2010 e DM 180/2010), il procedimento di mediazione è amministrato da Curia Mercatorum sulla base delle disposizioni previste nel proprio Regolamento.

Qualora una o entrambe le parti abbiano difficoltà a presenziare fisicamente presso il luogo dove si terrà l'incontro, è possibile avvalersi del servizio di mediazione on-line WEBCURIA

Come attivare la procedura di Mediazione

Per attivare la procedura di mediazione presso Curia Mercatorum è necessario:

1) predisporre la domanda compilando l'apposito modulo (Modulo Attivazione Mediazione).

Qualora la domanda sia promossa da più soggetti o indirizzata verso più soggetti, è necessario utilizzare un modulo integrativo (v. in Modulistica).

2) effettuare il pagamento dell'importo delle spese di avvio della procedura in contanti o a mezzo bonifico bancario a favore di Curia Mercatorum (per i costi della procedura e le modalità di pagamento, v. Tariffe).

3) depositare la domanda di mediazione presso la Segreteria dell'Organismo, insieme all'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di avvio.

La domanda, sottoscritta in originale e corredata dei documenti ad essa allegati,  deve essere depositata presso la Segreteria insieme a tante copie della stessa (e dei suoi allegati) quante sono le Parti invitate cui è indirizzata.
Il deposito può essere effettuato a mezzo posta o a mano e deve essere indirizzato alla Segreteria della sede operativa prescelta (Treviso, Belluno, Pordenone o Gorizia), presso la quale, successivamente, si svolgerà anche l'incontro (v. Sedi e Contatti).

La domanda deve essere completa di tutti gli elementi indicati dal Regolamento.
La Segreteria verifica la completezza della domanda e l'avvenuto pagamento delle spese di avvio da parte dell'istante. In mancanza di uno di questi presupposti, la Segreteria invita l'istante a provvedere, tenendo in sospeso l'attivazione della procedura. Solo dall'avvenuto completamento la Segreteria potrà procedere all'attivazione della procedura.

Cosa succede dopo il deposito

La domanda (completa) viene inoltrata dalla Segreteria, con gli eventuali documenti ad essa allegati, ai soggetti nei cui confronti è rivolto l'invito, al fine di verificarne la disponibilità all'incontro.

In caso positivo, la Segreteria individuerà la data per l'organizzazione dello stesso, comunicando il nominativo del mediatore incaricato. L'individuazione del mediatore competente a gestire l'incontro, da scegliere comunque nell'ambito dell'Elenco dei mediatori abilitati di Curia Mercatorum, può essere fatta dalle parti di comune accordo; in caso contrario, vi provvederà il Responsabile dell'Organismo.

Qualora, invece, la parte invitata alla mediazione non dia riscontro positivo, la procedura verrà chiusa, salvo si tratti di tentativo obbligatorio di mediazione, nel qual caso l'incontro dovrà comunque svolgersi con la parte istante per verbalizzare l'esito della procedura.

Di ogni passaggio procedurale viene data comunicazione incrociata a tutte le parti, consentendo alle stesse di monitorare lo stato di avanzamento del procedimento.

Il fascicolo della procedura è conservato dalla Segreteria. Gli atti del procedimento sono accessibili alle parti ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate, cui può accedere la sola parte depositante.

Cosa succede durante e dopo l'incontro

L'incontro di mediazione è gestito dal mediatore (o dai mediatori, in caso di co-mediazione), e si svolge nei locali della sede operativa presso cui è stata depositata la domanda.

All'incontro le parti partecipano personalmente, e possono farsi assistere da una persona di fiducia (consulente, legale, o altro soggetto), dandone opportuno preavviso alla Segreteria. In casi particolari è possibile farsi sostituire da un proprio rappresentante purché informato dei fatti e munito dei necessari poteri risultanti da apposita procura scritta.

In caso di esito positivo, l'incontro si conclude con un verbale di conciliazione cui è allegato l'accordo sottoscritto dalle parti. Tale accordo ha valore di titolo esecutivo.

Viceversa, qualora le parti non riescano a trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente, possono liberamente decidere di chiudere l'incontro sottoscrivendo un verbale di mancato accordo.