Nel rispetto della vigente
normativa, il procedimento di mediazione è amministrato da Curia
Mercatorum sulla base delle disposizioni previste dal proprio Regolamento
- Domanda di mediazione
- Risposta ad un invito in
mediazione
- Incontri di mediazione
- Nota informativa sul credito
d'imposta per il servizio di mediazione
COME ATTIVARE IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE:
DOMANDA
Per attivare una procedura di
mediazione presso Curia Mercatorum è necessario depositare apposita
domanda che va
redatta utilizzando il relativo modulo (Modulistica)
e depositata presso Curia Mercatorum indirizzandola alla sede operativa
territorialmente competente (Treviso, Belluno, Venezia,
Rovigo), dove, poi, si svolgeranno gli incontri di mediazione (Sedi e Contatti)
La domanda deve essere completa di
tutti gli elementi indicati dal Regolamento (nome
dell'Organismo di mediazione; generalità e recapiti delle parti e
degli eventuali difensori tecnici e/o consulenti; documenti
d'identità ed eventuali deleghe; oggetto della controversia;
ragioni della pretesa; valore della controversia, da individuare
sulla base dei criteri indicati nel codice di procedura civile;
ricevuta di avvenuto pagamento delle spese iniziali, salvo
specifiche esenzioni)
Alla domanda devono essere sempre
allegati i seguenti documenti:
• attestazione di pagamento delle spese iniziali dovute per
l'avvio della mediazione (Tariffe);
• copia di un documento d'identità in corso di validità di chi
sottoscrive la domanda (Richiedente/i);
• procura speciale a conciliare qualora la Parte partecipi agli
incontri tramite un proprio rappresentante (si veda il fac-simile
scaricabile dalla pagina Modulistica),
con allegata copia di un documento d'identità del
procuratore;
• copia dell'ordinanza del giudice, in caso di mediazione demandata
La domanda, debitamente sottoscritta e corredata dei documenti
ad essa allegati, deve essere depositata presso la
sede territorialmente competente dell'Organismo (Sedi e Contatti) con le seguenti
modalità alternative:
• a mezzo PEC
all'indirizzo della sede di competenza: per
sicurezza si chiede di inviare la stessa comunicazione anche
all'indirizzo di posta elettronica ordinaria della medesima sede di
destinazione;
• a mezzo POSTA cartacea
all'indirizzo della sede di competenza: in tal caso
è richiesto il deposito di un esemplare in originale della domanda,
coi relativi allegati, destinato alla Segreteria, e di tante copie
cartacee quante sono le Parti Invitate cui va indirizzata
l'istanza, nonché di una copia in formato elettronico, memorizzata
su apposito supporto informatico o trasmessa a mezzo posta
elettronica;
• a MANI
presso gli uffici della sede di
competenza e previo
appuntamento anche in questo
caso è richiesto il deposito di un esemplare in originale della
domanda, coi relativi allegati, destinato alla Segreteria, e di
tante copie quante sono le Parti Invitate cui va indirizzata
l'istanza, oltre ad una copia in formato elettronico, memorizzata
su apposito supporto informatico o trasmessa a posta
elettronica.
Cosa succede dopo il
deposito
La Segreteria verifica la completezza della domanda depositata e
l'avvenuto pagamento dell'indennità iniziale dovuta. In caso di
incompletezza, la Segreteria invita il Richiedente a perfezionare
l'istanza, tenendo in sospeso l'attivazione della procedura.
Dal momento del suo perfezionamento, la domanda potrà
intendersi regolarmente depositata e la Segreteria darà seguito al
procedimento (art. 6 Regolamento).
La domanda di mediazione,
unitamente alla ulteriore documentazione eventualmente depositata,
viene trasmessa dall'Organismo ai soggetti cui è
rivolta (parti Invitate) insieme ad una lettera accompagnatoria
nella quale sono indicati, tra l'altro, la data di
convocazione del primo incontro di
mediazione e il termine entro il quale le Parti
Invitate potranno comunicare all'Organismo la propria risposta -
positiva o negativa - all'invito in mediazione.
Il fascicolo della procedura è
conservato presso la Segreteria della sede operativa
competente.
Gli atti del procedimento sono
accessibili alle Parti (ad eccezione di quelli relativi alle
sessioni separate svoltesi durante gli incontri di mediazione, cui
può accedere la sola parte depositante: art. 9 d.lgs. 28/10).
COME RISPONDERE A UN INVITO IN
MEDIAZIONE
Chi riceve un invito in mediazione (Parte Invitata) può
comunicare all'Organismo la propria risposta, di adesione o meno
alla procedura, utilizzando l'apposito modulo di
partecipazione al primo incontro da depositare, a mezzo
posta elettronica o a mani, presso la
Segreteria della sede competente.
In caso di
adesione alla mediazione, il modulo di
partecipazione dovrà essere accompagnato dai seguenti
allegati:
• attestazione di pagamento delle spese iniziali dovute per la
partecipazione alla mediazione (Tariffe);
• copia di un documento d'identità in corso di validità di chi
sottoscrive l'adesione (Invitato/i);
• procura speciale a conciliare qualora la Parte partecipi agli
incontri tramite un proprio rappresentante (si veda il fac-simile
scaricabile dalla pagina Modulistica), con
allegata copia di un documento d'identità del procuratore.
La Segreteria provvederà a comunicare a parte Richiedente la
risposta della parte Invitata o l'eventuale mancanza di riscontro
della stessa, confermando contestualmente lo svolgimento del primo
incontro di mediazione. E' fatta salva la possibilità di rilasciare
all'istante una semplice attestazione dell'esito negativo della
mediazione nei casi indicati dall'art. 3.5 lett. b) del Regolamento.
In caso di
mancata adesione della parte invitata in
mediazione, il mediatore che amministra la procedura ne darà atto,
in sede di primo incontro, verbalizzando l'esito
negativo del procedimento. A tal proposito si ricorda che l'art. 12-bis del D.Lgs. 28/10
prevede alcune conseguenze processuali per la mancata
partecipazione al procedimento dimediazione,tra cui le
seguenti:
"1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato
motivo al procedimento di mediazione, il giudice
può desumere argomenti di prova nel successivo
giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di
procedura civile.
2. Quando la mediazione costituisce condizione di
procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha
partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di
importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto
per il giudizio.
3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che
definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì
condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla
mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma
equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo
alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del
procedimento di mediazione. (...)".
INCONTRI DI MEDIAZIONE
Gli incontri di
mediazione sono organizzati presso la sede operativa competente in
cui è stata depositata la domanda e possono svolgersi sia in loco
sia in videoconferenza.
Il primo incontro di mediazione
ha una durata contenuta.
Se la mediazione è
obbligatoria in quanto relativa a una materia indicata nell'art. 5.1 del DLgs
28/10 oppure è stata demandata dal giudice, è necessario
che ogni Parte sia assistita da un
avvocato.
Le parti della procedura
partecipano agli incontri personalmente e possono
essere assistite da una persona di propria fiducia (consulente,
legale, o altro soggetto), dandone opportuno preavviso alla
Segreteria. Se sussistono giustificati motivi, è
possibile farsi sostituire da un proprio rappresentante purché sia
informato dei fatti e munito dei necessari poteri risultanti da
apposita procura scritta.
Il mediatore
della procedura viene nominato dal Responsabile
dell'Organismo ed è individuato tra i professionisti
compresi nell'Elenco di Curia Mercatorum e regolarmente
iscritti nel Registro ministeriale dei mediatori civili e
commerciali.
Le Parti possono indicare, di
comune accordo, un nominativo diverso da
quello scelto dal Responsabile, ma sempre appartentente all'elenco
dell'Organismo.
Si ricorda e sottolinea
che il mediatore non ha
un ruolo decisionale né di consulenza in merito alla
controversia.
In caso di successo del tentativo
di mediazione, la procedura si conclude con un verbale di
conciliazione cui è allegato l'accordo sottoscritto dalle parti.
Tale accordo, se rispetta i requisiti previsti dalla normativa, può
avere valore di titolo esecutivo.
Nel caso in cui, invece, le parti
non riescano a raggiungere un accordo, il mediatore verbalizzerà
l'esito negativo del tentativo di mediazione disponendo la
conclusione della procedura.
Si evidenzia infine che, a fronte
di una concorde richiesta delle Parti, il
mediatore può essere chiamato ad esprimersi formulando una
proposta di conciliazione: tale proposta può
essere accettata o respinta dalle Parti, ma, in caso di rifiuto,
vanno tenute in debita considerazione le conseguenze processuali
previste dall'
art. 13 D.Lgs. 28/10 ("Spese processuali in caso di rifiuto
della proposta di conciliazione")
CREDITO D'IMPOSTA PER LA
MEDIAZIONE
Per informazioni relative al credito d'imposta previsto dalla
vigente normativa per l'utilizzo del servizio di mediazione, si
invita a consultare il sito del Ministero di Giustizia -
Come fare per incentivi fiscali degiurisdizionalizzazione
Si ricorda che il credito d'imposta è riconosciuto solo
per le procedure avviate dal 30 giugno 2023 e deve essere
richiesto dalle parti dal
1° gennaio al 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura della
mediazione tramite il portale del Ministero di
Giustizia.
(Ultimo aggiornamento 2025/02/13)