Procedimento

Nel rispetto della vigente normativa, il procedimento di mediazione è amministrato da Curia Mercatorum sulla base delle disposizioni previste dal proprio Regolamento

- Domanda di mediazione

- Risposta ad un invito in mediazione

- Incontri di mediazione

- Nota informativa sul credito d'imposta per il servizio di mediazione

 

COME ATTIVARE IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE: DOMANDA

Per attivare una procedura di mediazione presso Curia Mercatorum è necessario depositare apposita domanda che va redatta utilizzando il relativo modulo (Modulistica) e depositata presso Curia Mercatorum indirizzandola alla sede operativa territorialmente competente (Treviso, Belluno, Venezia, Rovigo), dove, poi, si svolgeranno gli incontri di mediazione (Sedi e Contatti)

La domanda deve essere completa di tutti gli elementi indicati dal Regolamento (nome dell'Organismo di mediazione; generalità e recapiti delle parti e degli eventuali difensori tecnici e/o consulenti; documenti d'identità ed eventuali deleghe; oggetto della controversia; ragioni della pretesa; valore della controversia, da individuare sulla base dei criteri indicati nel codice di procedura civile; ricevuta di avvenuto pagamento delle spese iniziali, salvo specifiche esenzioni)

Alla domanda devono essere sempre allegati i seguenti documenti:

• attestazione di pagamento delle spese iniziali dovute per l'avvio della mediazione (Tariffe);
• copia di un documento d'identità in corso di validità di chi sottoscrive la domanda (Richiedente/i);
• procura speciale a conciliare qualora la Parte partecipi agli incontri tramite un proprio rappresentante (si veda il fac-simile scaricabile dalla pagina Modulistica), con allegata copia di un documento d'identità del procuratore;
• copia dell'ordinanza del giudice, in caso di mediazione demandata

La domanda, debitamente sottoscritta e corredata dei documenti ad essa allegati, deve essere depositata presso la sede territorialmente competente dell'Organismo (Sedi e Contatti) con le seguenti modalità alternative:

a mezzo PEC all'indirizzo della sede di competenza: per sicurezza si chiede di inviare la stessa comunicazione anche all'indirizzo di posta elettronica ordinaria della medesima sede di destinazione;
a mezzo POSTA cartacea all'indirizzo della sede di competenza: in tal caso è richiesto il deposito di un esemplare in originale della domanda, coi relativi allegati, destinato alla Segreteria, e di tante copie cartacee quante sono le Parti Invitate cui va indirizzata l'istanza, nonché di una copia in formato elettronico, memorizzata su apposito supporto informatico o trasmessa a mezzo posta elettronica;
a MANI presso gli uffici della sede di competenza e previo appuntamento anche in questo caso è richiesto il deposito di un esemplare in originale della domanda, coi relativi allegati, destinato alla Segreteria, e di tante copie quante sono le Parti Invitate cui va indirizzata l'istanza, oltre ad una copia in formato elettronico, memorizzata su apposito supporto informatico o trasmessa a posta elettronica.

Cosa succede dopo il deposito

La Segreteria verifica la completezza della domanda depositata e l'avvenuto pagamento dell'indennità iniziale dovuta. In caso di incompletezza, la Segreteria invita il Richiedente a perfezionare l'istanza, tenendo in sospeso l'attivazione della procedura.
Dal momento del suo perfezionamento, la domanda potrà intendersi regolarmente depositata e la Segreteria darà seguito al procedimento (art. 6 Regolamento).

La domanda di mediazione, unitamente alla ulteriore documentazione eventualmente depositata, viene trasmessa dall'Organismo ai soggetti cui è rivolta (parti Invitate) insieme ad una lettera accompagnatoria nella quale sono indicati, tra l'altro, la data di convocazione del  primo incontro di mediazione e il  termine entro il quale le Parti Invitate potranno comunicare all'Organismo la propria risposta - positiva o negativa - all'invito in mediazione.

Il fascicolo della procedura è conservato presso la Segreteria della sede operativa competente.

Gli atti del procedimento sono accessibili alle Parti (ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate svoltesi durante gli incontri di mediazione, cui può accedere la sola parte depositante: art. 9 d.lgs. 28/10).

COME RISPONDERE A UN INVITO IN MEDIAZIONE

Chi riceve un invito in mediazione (Parte Invitata) può comunicare all'Organismo la propria risposta, di adesione o meno alla procedura, utilizzando l'apposito modulo di partecipazione al primo incontro da depositare, a mezzo  posta elettronica o a mani, presso la Segreteria della sede competente.

In caso di adesione alla mediazione, il modulo di partecipazione dovrà essere accompagnato dai seguenti allegati:
• attestazione di pagamento delle spese iniziali dovute per la partecipazione alla mediazione (Tariffe);
• copia di un documento d'identità in corso di validità di chi sottoscrive l'adesione (Invitato/i);
• procura speciale a conciliare qualora la Parte partecipi agli incontri tramite un proprio rappresentante (si veda il fac-simile scaricabile dalla pagina Modulistica), con allegata copia di un documento d'identità del procuratore.

La Segreteria provvederà a comunicare a parte Richiedente la risposta della parte Invitata o l'eventuale mancanza di riscontro della stessa, confermando contestualmente lo svolgimento del primo incontro di mediazione. E' fatta salva la possibilità di rilasciare all'istante una semplice attestazione dell'esito negativo della mediazione nei casi indicati dall'art. 3.5 lett. b) del Regolamento.

In caso di mancata adesione della parte invitata in mediazione, il mediatore che amministra la procedura ne darà atto, in sede di primo incontro, verbalizzando l'esito negativo del procedimento. A tal proposito si ricorda che l'art. 12-bis del D.Lgs. 28/10 prevede alcune conseguenze processuali per la mancata partecipazione al procedimento dimediazione,tra cui le seguenti:
"1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. 
2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. (...)".

INCONTRI DI MEDIAZIONE

Gli incontri di mediazione sono organizzati presso la sede operativa competente in cui è stata depositata la domanda e possono svolgersi sia in loco sia in videoconferenza.

Il primo incontro di mediazione ha una durata contenuta.

Se la mediazione è obbligatoria in quanto relativa a una materia indicata nell'art. 5.1 del DLgs 28/10 oppure è stata demandata dal giudice, è necessario che ogni Parte sia assistita da un avvocato.

Le parti della procedura partecipano agli incontri personalmente e possono essere assistite da una persona di propria fiducia (consulente, legale, o altro soggetto), dandone opportuno preavviso alla Segreteria. Se sussistono giustificati motivi, è possibile farsi sostituire da un proprio rappresentante purché sia informato dei fatti e munito dei necessari poteri risultanti da apposita procura scritta.

Il mediatore della procedura viene nominato dal Responsabile dell'Organismo ed è individuato tra i professionisti compresi nell'Elenco di Curia Mercatorum e regolarmente iscritti nel Registro ministeriale dei mediatori civili e commerciali.
Le Parti possono indicare,  di comune accordo, un nominativo diverso da quello scelto dal Responsabile, ma sempre appartentente all'elenco dell'Organismo.

Si ricorda e sottolinea che il mediatore non ha un ruolo decisionale né di consulenza in merito alla controversia

In caso di successo del tentativo di mediazione, la procedura si conclude con un verbale di conciliazione cui è allegato l'accordo sottoscritto dalle parti. Tale accordo, se rispetta i requisiti previsti dalla normativa, può avere valore di titolo esecutivo.

Nel caso in cui, invece, le parti non riescano a raggiungere un accordo, il mediatore verbalizzerà l'esito negativo del tentativo di mediazione disponendo la conclusione della procedura.

Si evidenzia infine che, a fronte di una concorde richiesta delle Parti, il mediatore può essere chiamato ad esprimersi formulando una proposta di conciliazione: tale proposta può essere accettata o respinta dalle Parti, ma, in caso di rifiuto, vanno tenute in debita considerazione le conseguenze processuali previste dall' art. 13 D.Lgs. 28/10 ("Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione")

 

CREDITO D'IMPOSTA PER LA MEDIAZIONE

Per informazioni relative al credito d'imposta previsto dalla vigente normativa per l'utilizzo del servizio di mediazione, si invita a consultare il sito del Ministero di Giustizia - Come fare per incentivi fiscali degiurisdizionalizzazione

Si ricorda che il credito d'imposta è riconosciuto solo per le procedure avviate dal 30 giugno 2023 e deve essere richiesto dalle parti dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura della mediazione tramite il portale del Ministero di Giustizia.

 

 


  (Ultimo aggiornamento 2025/02/13)