Nel rispetto della vigente normativa (DLgs 28/2010 e DM
180/2010), il procedimento di mediazione è amministrato da Curia
Mercatorum sulla base delle disposizioni previste nel proprio
Regolamento.
Qualora una o entrambe le parti abbiano difficoltà a presenziare
fisicamente presso il luogo dove si terrà l'incontro, è possibile
avvalersi del servizio di mediazione on-line WEBCURIA
Come attivare la procedura di
Mediazione
Per attivare la procedura di mediazione presso Curia Mercatorum
è necessario:
1) predisporre la domanda
compilando l'apposito modulo (Modulo Attivazione Mediazione).
Qualora la domanda sia promossa da più soggetti o indirizzata
verso più soggetti, è necessario utilizzare un modulo
integrativo (v. in Modulistica).
2) effettuare il pagamento dell'importo delle
spese di avvio della procedura in contanti o a mezzo
bonifico bancario a favore di Curia Mercatorum (per i costi della
procedura e le modalità di pagamento, v. Tariffe).
3) depositare la domanda di mediazione presso
la Segreteria dell'Organismo, insieme all'attestazione
dell'avvenuto pagamento delle spese di avvio.
La domanda, sottoscritta in originale e corredata dei documenti
ad essa allegati, deve essere depositata presso la Segreteria
insieme a tante copie della stessa (e dei suoi allegati) quante
sono le Parti invitate cui è indirizzata.
Il deposito può essere effettuato a mezzo posta o a mano e deve
essere indirizzato alla Segreteria della sede operativa prescelta
(Treviso, Belluno, Pordenone o Gorizia), presso la quale,
successivamente, si svolgerà anche l'incontro (v. Sedi e Contatti).
La domanda deve essere completa di tutti gli elementi indicati
dal Regolamento.
La Segreteria verifica la completezza della domanda e l'avvenuto
pagamento delle spese di avvio da parte dell'istante. In mancanza
di uno di questi presupposti, la Segreteria invita l'istante a
provvedere, tenendo in sospeso l'attivazione della procedura. Solo
dall'avvenuto completamento la Segreteria potrà procedere
all'attivazione della procedura.
Cosa succede dopo il deposito
La domanda (completa) viene inoltrata dalla Segreteria, con gli
eventuali documenti ad essa allegati, ai soggetti nei cui confronti
è rivolto l'invito, al fine di verificarne la disponibilità
all'incontro.
In caso positivo, la Segreteria individuerà la data per
l'organizzazione dello stesso, comunicando il nominativo del
mediatore incaricato. L'individuazione del mediatore competente a
gestire l'incontro, da scegliere comunque nell'ambito dell'Elenco dei mediatori
abilitati di Curia Mercatorum, può essere fatta dalle parti di
comune accordo; in caso contrario, vi provvederà il Responsabile
dell'Organismo.
Qualora, invece, la parte invitata alla mediazione non dia
riscontro positivo, la procedura verrà chiusa, salvo si tratti di
tentativo obbligatorio di mediazione, nel qual caso l'incontro
dovrà comunque svolgersi con la parte istante per verbalizzare
l'esito della procedura.
Di ogni passaggio procedurale viene data comunicazione
incrociata a tutte le parti, consentendo alle stesse di monitorare
lo stato di avanzamento del procedimento.
Il fascicolo della procedura è conservato dalla Segreteria. Gli
atti del procedimento sono accessibili alle parti ad eccezione di
quelli relativi alle sessioni separate, cui può accedere la sola
parte depositante.
Cosa succede durante e dopo
l'incontro
L'incontro di mediazione è gestito dal mediatore (o dai
mediatori, in caso di co-mediazione), e si svolge nei locali della
sede operativa presso cui è stata depositata la domanda.
All'incontro le parti partecipano personalmente, e possono farsi
assistere da una persona di fiducia (consulente, legale, o altro
soggetto), dandone opportuno preavviso alla Segreteria. In casi
particolari è possibile farsi sostituire da un proprio
rappresentante purché informato dei fatti e munito dei necessari
poteri risultanti da apposita procura scritta.
In caso di esito positivo, l'incontro si conclude con un verbale
di conciliazione cui è allegato l'accordo sottoscritto dalle parti.
Tale accordo ha valore di titolo esecutivo.
Viceversa, qualora le parti non riescano a trovare una soluzione
reciprocamente soddisfacente, possono liberamente decidere di
chiudere l'incontro sottoscrivendo un verbale di mancato
accordo.